Art. 11 
 
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con
  i  procedimenti  di  riconoscimento   dello   status   di   persona
  internazionalmente  protetta  e   altri   procedimenti   giudiziari
  connessi ai fenomeni dell'immigrazione 
 
  1.  In  deroga  alla  disciplina  degli  articoli  110  e  seguenti
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura  predispone  un  piano  straordinario  di   applicazioni
extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del  numero  di
procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso  al
regime  di  protezione  internazionale  e  umanitaria  da  parte  dei
migranti presenti sul territorio nazionale e  di  altri  procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.  A  tale  fine  il
Consiglio procede all'individuazione  degli  uffici  giudiziari  sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione  e  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti
e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di  venti
unita', e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita'  per  la
procedura di interpello e la sua definizione. 
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  5  dell'articolo  110
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata  di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore  a  ulteriori
sei mesi. 
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita'  manifestata
con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini
di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari
a 0,10 per ogni otto settimane di  effettivo  esercizio  di  funzioni
oltre  alla  misura  del  50  per  cento   dell'indennita'   di   cui
all'articolo 2 della legge  4  maggio  1998,  n.  133,  e  successive
modificazioni. 
  ((  3-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612
per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12  (Ordinamento
          giudiziario)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          febbraio 1941, n. 28 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4  maggio
          1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti  d'ufficio
          a   sedi   disagiate   e   introduzione    delle    tabelle
          infradistrettuali), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  8
          maggio 1998, n. 105: 
              «Art.  2   (Indennita'   in   caso   di   trasferimento
          d'ufficio). - 1.  Al  magistrato  trasferito  d'ufficio  ai
          sensi  dell'art.  1  e'  attribuita,  per  il  periodo   di
          effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di
          quattro anni, un'indennita' mensile determinata  in  misura
          pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
          per il magistrato ordinario con  tre  anni  di  anzianita'.
          L'effettivo servizio  non  include  i  periodi  di  congedo
          straordinario,  di  aspettativa  per  qualsiasi  causa,  di
          astensione facoltativa previsti dagli  articoli  32  e  47,
          commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia di tutela e sostegno della  maternita'  e  della
          paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 
              2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
          quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'art.  13
          della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art.
          6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 
              3.  Al  magistrato  trasferito   d'ufficio   ai   sensi
          dell'art. 1 l'aumento previsto dal secondo comma  dell'art.
          12 della legge 26 luglio 1978, n. 417,  compete  in  misura
          pari a nove volte l'ammontare della indennita'  integrativa
          speciale in godimento.».