Art. 13 
 
      Assunzione di funzionari della professionalita' giuridico 
        pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale 
 
  1.  Al  fine  di  supportare  interventi  educativi,  programmi  di
inserimento   lavorativo,   misure    di    sostegno    all'attivita'
trattamentale e al fine di consentire  il  pieno  espletamento  delle
nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per  la  giustizia
minorile e di comunita' in materia di esecuzione penale esterna e  di
messa alla prova, il Ministero della  giustizia,  e'  autorizzato  ad
avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche  previo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo
di 60 unita' di personale da inquadrare nella Area III dei profili di
funzionario   della   professionalita'   giuridico   pedagogico,   di
funzionario della professionalita' di  servizio  sociale  nonche'  di
mediatore culturale e, comunque, nell'ambito  dell'attuale  dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 
  2. Le procedure di cui al comma  1,  sono  disposte  in  deroga  ai
limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente  in  materia  di
turn over, alle previsioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in  deroga  all'articolo
30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.200.000 per l'anno  2017  e  di  euro  2.400.000  a  decorrere
dall'anno 2018. 
  (( 3-bis. Al fine di assicurare la celerita' di espletamento  delle
procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il
limite  per  l'integrazione  del  numero   di   componenti   di   cui
all'articolo 9, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle
sottocommissioni, presieduta dal componente piu'  anziano,  non  puo'
essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  5  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre, n. 125: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego) 
              Omissis 
              5.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti dal  comma  6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30  settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il 30  marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione  nei  pubblici   impieghi),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185: 
              «Art. 9 (Commissioni esaminatrici) 
              Omissis 
              3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
          per  titoli  ed   esami   possono   essere   suddivise   in
          sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
          le  prove   scritte   superino   le   1.000   unita',   con
          l'integrazione di un numero di componenti,  unico  restando
          il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
          di   un   segretario    aggiunto.    A    ciascuna    delle
          sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un   numero
          inferiore a 500.».