Art. 14 
 
       Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operativita' 
                 della rete diplomatica e consolare 
 
  (( 1.Per il potenziamento della rete diplomatica  e  consolare  nel
continente africano, il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
incrementato di venti unita'. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro  per  l'anno  2018,  di
422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro  per  l'anno  2020,  di
439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro  per  l'anno  2022,  di
457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro  per  l'anno  2024,  di
475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere  dall'anno
2026. 
  1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza  dei  cittadini  e  degli
interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di
personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi  dell'articolo  158  del
codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro  5
milioni a decorrere dall'anno 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  152  del  decreto  del
          Presidente  della   Repubblica   5   gennaio   1967,   n.18
          (Ordinamento  dell'amministrazione  degli  affari  esteri),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  febbraio  1967,  n.
          44: 
              «Art. 152 (Contingente e durata del  contratto).  -  Le
          rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di
          servizio,   previa   autorizzazione    dell'Amministrazione
          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a
          2.277  unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono   le
          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto
          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici
          all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  158  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106: 
              «Art. 158 (Sicurezza delle rappresentanze  diplomatiche
          e  consolari  e  degli  uffici   degli   addetti   militari
          all'estero). - 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi
          di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
          nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero. 
              2.  Concorre,  inoltre,   ad   affrontare   particolari
          situazioni   di   emergenza   o   di   crisi,   locali    o
          internazionali,  che  dovessero  mettere  in  pericolo   la
          sicurezza delle  suddette  rappresentanze,  assicurando  la
          disponibilita'  di   personale   appartenente   a   reparti
          speciali. 
              3. L'impiego  del  personale  di  cui  al  comma  2  e'
          disposto sulla base  delle  direttive  del  Capo  di  stato
          maggiore della difesa.».