Art. 6 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.   Contro   le   decisioni   di    trasferimento    adottate
dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede
della sezione specializzata in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea e si applicano gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. 
  3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. 
  3-quater. L'efficacia esecutiva del  provvedimento  impugnato  puo'
essere sospesa,  su  istanza  di  parte,  quando  ricorrono  gravi  e
circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte,  ove  occorra,
sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque  giorni
dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva
convocazione  dell'autorita'  di  cui  al  comma  3.   L'istanza   di
sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con  il
ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la
sospensione del provvedimento impugnato e' notificato  a  cura  della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono
depositare note difensive. Entro  i  cinque  giorni  successivi  alla
scadenza del termine di cui  al  periodo  precedente  possono  essere
depositate note di replica. Qualora siano state  depositate  note  ai
sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice,  con
nuovo  decreto,  da  emettere  entro  i  successivi  cinque   giorni,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il  decreto
emesso a norma del presente comma non e' impugnabile. 
  3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato
il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' stare  in
giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri  dipendenti  e   puo'
depositare, entro quindici giorni dalla  notificazione  del  ricorso,
una  nota  difensiva.  Entro  lo  stesso  termine  l'autorita'   deve
depositare i documenti da cui risultino gli elementi di  prova  e  le
circostanze  indiziarie  posti  a  fondamento  della   decisione   di
trasferimento. 
  3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro  i
dieci giorni successivi alla scadenza del termine  di  cui  al  comma
3-quinquies, secondo periodo. 
  3-septies. Il procedimento e'  trattato  in  camera  di  consiglio.
L'udienza per la comparizione delle parti e'  fissata  esclusivamente
quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della  decisione.  Il
procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione  del  ricorso.  Il  termine  per  proporre
ricorso  per  cassazione  e'  di  trenta  giorni  e   decorre   dalla
comunicazione del decreto, da effettuare  a  cura  della  cancelleria
anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle  liti
per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita,
a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data  successiva  alla
comunicazione  del  decreto  impugnato;  a  tal  fine  il   difensore
certifica la data di rilascio in suo favore della  procura  medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione  decide  sull'impugnazione
entro due mesi dal deposito del ricorso. 
  3-octies. Quando con il ricorso  di  cui  ai  precedenti  commi  e'
proposta istanza di sospensione  degli  effetti  della  decisione  di
trasferimento, il  trasferimento  e'  sospeso  automaticamente  e  il
termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29
del regolamento  (UE)  n.  604/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  26  giugno  2013,  decorre  dalla  comunicazione  del
provvedimento  di  rigetto  della  medesima  istanza  di  sospensione
ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto  con
cui il ricorso e' rigettato. 
  3-novies.  La  sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. 
  3-decies. La controversia e' trattata  in  ogni  grado  in  via  di
urgenza. 
  3-undecies. A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con  cui  il
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia  attesta  la  piena  funzionalita'  dei  sistemi  con
riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito  dei
provvedimenti, degli atti  di  parte  e  dei  documenti  relativi  ai
medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il
deposito con modalita' non telematiche quando i  sistemi  informatici
del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una
indifferibile urgenza»; 
  a) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3.  Le  notificazioni  degli  atti   e   dei   provvedimenti   del
procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale
sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il
richiedente e' accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo  5,  comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  La  notificazione
avviene in forma di  documento  informatico  sottoscritto  con  firma
digitale o di copia informatica per immagine del documento  cartaceo,
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile
del centro o della  struttura,  il  quale  ne  cura  la  consegna  al
destinatario,   facendone   sottoscrivere   ricevuta.   Dell'avvenuta
notificazione il  responsabile  del  centro  o  della  struttura  da'
immediata  comunicazione  alla  Commissione   territoriale   mediante
messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora
della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di  ricevere
l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile  del  centro  o
della struttura  ne  da'  immediata  comunicazione  alla  Commissione
territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione
si intende  eseguita  nel  momento  in  cui  il  messaggio  di  posta
elettronica  certificata  di  cui  al  periodo   precedente   diviene
disponibile nella casella  di  posta  elettronica  certificata  della
Commissione territoriale. 
  3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto  presso  i
centri o le strutture di cui all'articolo 5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono effettuate presso l'ultimo  domicilio  comunicato
dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1,  del
decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142.  In  tal  caso   le
notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale
a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della  legge  20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. 
  3-ter.  Nei  casi  in  cui  la  consegna  di  copia  dell'atto   al
richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di
cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedente  e
nei casi in cui alla Commissione territoriale  pervenga  l'avviso  di
ricevimento  da  cui  risulta  l'impossibilita'  della  notificazione
effettuata ai sensi del comma 3-bis  per  inidoneita'  del  domicilio
dichiarato o comunicato  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del
decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  l'atto   e'   reso
disponibile al richiedente presso la questura del  luogo  in  cui  ha
sede  la  Commissione  territoriale.  Decorsi  venti   giorni   dalla
trasmissione dell'atto  alla  questura  da  parte  della  Commissione
territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la
notificazione si intende eseguita. 
  3-quater. Quando la notificazione e' eseguita ai  sensi  del  comma
3-ter, copia dell'atto notificato e' resa disponibile al  richiedente
presso la Commissione territoriale. 
  3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e'
informato, a cura della questura, al momento della  dichiarazione  di
domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo
18 agosto 2015, n. 142, che in  caso  di  inidoneita'  del  domicilio
dichiarato o comunicato le  notificazioni  saranno  eseguite  secondo
quanto disposto dal presente articolo. Al momento  dell'ingresso  nei
centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente  e'  informato,  a
cura  del  responsabile  del  centro  o  della  struttura,   che   le
notificazioni saranno effettuate presso il centro o  la  struttura  e
che, in caso di allontanamento ingiustificato o di  sottrazione  alla
misura del trattenimento, le notificazioni saranno  eseguite  secondo
quanto disposto dal presente articolo. 
  3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni  di  notificazione  di
cui al comma 3, il responsabile  del  centro  o  della  struttura  e'
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»; 
  b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.   Le   Commissioni    territoriali    dispongono    l'audizione
dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 11»;)) 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  (( «Art. 14 (Verbale del colloquio personale). -  1.  Il  colloquio
e' videoregistrato con  mezzi  audiovisivi  e  trascritto  in  lingua
italiana  con  l'ausilio  di  sistemi  automatici  di  riconoscimento
vocale.  Della  trascrizione  del  colloquio  e'  data   lettura   al
richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso  tramite
interprete. Il  componente  della  Commissione  territoriale  che  ha
condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in  cooperazione  con
il  richiedente  e  l'interprete,  verifica  la   correttezza   della
trascrizione e vi apporta  le  correzioni  necessarie.  In  calce  al
verbale e' in ogni caso  dato  atto  di  tutte  le  osservazioni  del
richiedente e dell'interprete, anche  relative  alla  sussistenza  di
eventuali errori di trascrizione o traduzione, che  non  siano  state
direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione. )) 
  2. Il verbale della trascrizione e' sottoscritto dal  presidente  o
dal componente della Commissione  territoriale  che  ha  condotto  il
colloquio e dall'interprete.  Il  richiedente  sottoscrive  eventuali
osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. 
  3. Copia informatica del file contenente  la  videoregistrazione  e
del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre  anni,
in un apposito archivio informatico del Ministero  dell'interno,  con
modalita' che ne garantiscono l'integrita', la non modificabilita'  e
la certezza temporale del momento in cui sono stati formati. 
  4.  Il  richiedente  riceve  copia  della  trascrizione  in  lingua
italiana. 
  5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso  la  decisione  della
Commissione territoriale,  la  videoregistrazione  e  il  verbale  di
trascrizione  sono  resi  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  in
conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  ed  e'
consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione. 
  6. La commissione territoriale adotta idonee misure  per  garantire
la  riservatezza  dei  dati   che   riguardano   l'identita'   e   le
dichiarazioni dei richiedenti. 
  (( 6-bis. In  sede  di  colloquio  il  richiedente  puo'  formulare
istanza   motivata   di   non   avvalersi    del    supporto    della
videoregistrazione. Sull'istanza decide la  Commissione  territoriale
con provvedimento non impugnabile. )) 
  7. Quando il colloquio non puo' essere videoregistrato, per  motivi
tecnici (( o nei casi di cui al comma  6-bis  )),  dell'audizione  e'
redatto verbale sottoscritto  dal  richiedente  e  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo
per cui il colloquio non puo' essere videoregistrato e' dato atto nel
verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del  verbale  e  le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e  non
ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione. 
  8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa
tra  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell'interno,   con   decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. Il provvedimento e'  adottato  sentito,  limitatamente  ai
profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per
la protezione dei dati personali.»; 
    d) all'articolo 32,  comma  4,  le  parole:  «salvo  gli  effetti
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1º  settembre
2011, n. 150» sono sostituite  dalle  seguenti:  «salvo  gli  effetti
dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4»; 
    e) all'articolo 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni  degli
atti e dei provvedimenti del  procedimento  di  revoca  o  cessazione
della protezione internazionale con le modalita' di cui  all'articolo
11. Ove ricorrano motivi di ordine e  sicurezza  pubblica  ovvero  di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo
delle forze di polizia.»; 
    f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  2,  le  parole:  «dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 1º  settembre  2011,  n.  150  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 35-bis»; 
      2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19,  comma  9-bis,
del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»; 
    g) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale). - 1. Le controversie  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  35,  sono
regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e  seguenti  del
codice  di  procedura  civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,  e  nei  casi  in  cui  nei
confronti del  ricorrente  e'  stato  adottato  un  provvedimento  di
trattenimento ai sensi dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, i  termini  previsti  dal  presente  comma  sono
ridotti della meta'. 
  3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
viene proposto: 
    a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un
provvedimento di trattenimento in un centro di  cui  all'articolo  14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento della protezione internazionale; 
    c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); 
    d) avverso il provvedimento adottato nei confronti  dei  soggetti
di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c). 
  4. Nei casi previsti  dal  comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato   puo'   essere
sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni  e  assunte,
ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato
entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e
senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il
quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato
e' notificato, a cura della cancelleria e con le modalita' di cui  al
comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro  cinque  giorni
dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro
i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora
siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto  periodo  del
presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi  entro  i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
gia' emanati. Il decreto emesso a norma del  presente  comma  non  e'
impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),  del  comma  3
quando  l'istanza  di  sospensione  e'  accolta,  al  ricorrente   e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. 
  5. La proposizione del ricorso o dell'istanza  cautelare  ai  sensi
del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento  che
dichiara,  per  la  seconda  volta,  inammissibile  la   domanda   di
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo
29, comma 1, lettera b). 
  6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero
dell'interno, presso la commissione o  la  sezione  che  ha  adottato
l'atto impugnato, nonche', limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o
revoca della protezione internazionale,  alla  Commissione  nazionale
per il  diritto  di  asilo;  il  ricorso  e'  trasmesso  al  pubblico
ministero, che, entro venti giorni,  stende  le  sue  conclusioni,  a
norma dell'articolo 738,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile,  rilevando  l'eventuale  sussistenza  di  cause  ostative  al
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato   e   della   protezione
sussidiaria. 
  7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
dipendenti o di un  rappresentante  designato  dal  presidente  della
Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica,  in  quanto
compatibile,  l'articolo  417-bis,  secondo  comma,  del  codice   di
procedura civile. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare,  entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. 
  8. La Commissione che ha adottato  l'atto  impugnato  e'  tenuta  a
rendere  disponibili  con  le  modalita'  previste  dalle  specifiche
tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni  dalla  notificazione
del  ricorso,  copia  della  domanda  di  protezione   internazionale
presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1,
del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a  norma
del medesimo articolo 14, comma 1, nonche' dell'intera documentazione
comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al  Capo
III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti  di
cui all'articolo 8,comma 3, utilizzata. 
  9. Il procedimento e' trattato  in  camera  di  consiglio.  Per  la
decisione  il  giudice  si  avvale  anche  delle  informazioni  sulla
situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste
dall'articolo 8,  comma  3  che  la  Commissione  nazionale  aggiorna
costantemente  e  rende  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  con
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 
  10.  E'  fissata  udienza   per   la   comparizione   delle   parti
esclusivamente quando il giudice: 
    a) visionata la videoregistrazione di cui  al  comma  8,  ritiene
necessario disporre l'audizione dell'interessato; 
    b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; 
    c)  dispone   consulenza   tecnica   ovvero,   anche   d'ufficio,
l'assunzione di mezzi di prova. 
  (( 11. L'udienza e' altresi' disposta  quando  ricorra  almeno  una
delle seguenti ipotesi: 
    a) la videoregistrazione non e' disponibile; 
    b) l'interessato ne abbia fatto motivata  richiesta  nel  ricorso
introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni  esposte  dal
ricorrente,  ritenga  la  trattazione  del  procedimento  in  udienza
essenziale ai fini della decisione; 
    c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non  dedotti  nel
corso della procedura amministrativa di primo grado. )) 
  12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i  venti
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7,  terzo
periodo. 
  13.  Entro  quattro  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il
Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento
della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero  riconosce
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma  3,  viene
meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso  e'  rigettato.
La disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica  anche
relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato  a
norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione  e'
di giorni trenta e decorre dalla comunicazione  del  decreto  a  cura
della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non
costituita. (( La procura alle liti per la proposizione  del  ricorso
per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita'  del
ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in  suo  favore
della procura medesima. )) In caso di rigetto, la Corte di cassazione
decide sull'impugnazione entro sei mesi  dal  deposito  del  ricorso.
Quando sussistono fondati motivi, il giudice che  ha  pronunciato  il
decreto impugnato puo' disporre  la  sospensione  degli  effetti  del
predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di  sospensione
di decreto di rigetto,  della  sospensione  dell'efficacia  esecutiva
della decisione della Commissione. La sospensione di cui  al  periodo
precedente e' disposta su  istanza  di  parte  da  depositarsi  entro
cinque giorni dalla  proposizione  del  ricorso  per  cassazione.  La
controparte puo' depositare una propria nota difensiva  entro  cinque
giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque  giorni  con
decreto non impugnabile. 
  14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale  non
opera nei procedimenti di cui al presente articolo. 
  15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
  16. Le specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  sono  stabilite
d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con  decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. 
  17. Quando il ricorrente e' ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
Stato e l'impugnazione ha ad oggetto  una  decisione  adottata  dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e  32,  comma  1,
lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il  ricorso,
indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002  n.  115,  le
ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente  manifestamente
infondate ai fini di cui  all'articolo  74,  comma  2,  del  predetto
decreto. 
  18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  provvedimento
con cui il responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei  sistemi
con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei  documenti  relativi  ai
medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Resta salva la  facolta'  del  ricorrente  che
risieda all'estero  di  effettuare  il  deposito  con  modalita'  non
telematiche. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il  deposito
con modalita'  non  telematiche  quando  i  sistemi  informatici  del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste  una  indifferibile
urgenza.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3  (Autorita'  competenti).  -  1.  Le  autorita'
          competenti   all'esame   delle   domande   di    protezione
          internazionale sono  le  commissioni  territoriali  per  il
          riconoscimento  della  protezione  internazionale,  di  cui
          all'art. 4. 
              2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono
          competenti a ricevere la domanda, secondo  quanto  previsto
          dall'art. 26. 
              3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
          competente   all'esame   della   domanda   di    protezione
          internazionale in  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
          604/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno  2013  e'  l'Unita'  Dublino,  operante  presso   il
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno. 
              3-bis. Contro le decisioni  di  trasferimento  adottate
          dall'autorita' di cui al comma  3  e'  ammesso  ricorso  al
          tribunale sede della sezione specializzata  in  materia  di
          immigrazione,   protezione    internazionale    e    libera
          circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea   e   si
          applicano  gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile, ove non diversamente disposto  dai  commi
          seguenti. 
              3-ter.   Il   ricorso   e'   proposto,   a   pena    di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  notificazione
          della decisione di trasferimento. 
              3-quater.  L'efficacia  esecutiva   del   provvedimento
          impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte,  quando
          ricorrono  gravi  e  circostanziate  ragioni,  con  decreto
          motivato, assunte, ove occorra, sommarie  informazioni.  Il
          decreto  e'   pronunciato   entro   cinque   giorni   dalla
          presentazione  dell'istanza  di  sospensione  e  senza   la
          preventiva convocazione dell'autorita' di cui al  comma  3.
          L'istanza di sospensione deve essere proposta,  a  pena  di
          inammissibilita', con il ricorso introduttivo.  Il  decreto
          con il quale  e'  concessa  o  negata  la  sospensione  del
          provvedimento  impugnato  e'  notificato   a   cura   della
          cancelleria. Entro cinque  giorni  dalla  notificazione  le
          parti possono depositare note  difensive.  Entro  i  cinque
          giorni successivi alla  scadenza  del  termine  di  cui  al
          periodo  precedente  possono  essere  depositate  note   di
          replica. Qualora siano state depositate note ai  sensi  del
          quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice,  con
          nuovo  decreto,  da  emettere  entro  i  successivi  cinque
          giorni, conferma, modifica o revoca  i  provvedimenti  gia'
          emanati. Il decreto emesso a norma del presente  comma  non
          e' impugnabile. 
              3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che
          ha adottato il  provvedimento  a  cura  della  cancelleria.
          L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente
          di propri dipendenti  e  puo'  depositare,  entro  quindici
          giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
          Entro lo  stesso  termine  l'autorita'  deve  depositare  i
          documenti da cui risultino  gli  elementi  di  prova  e  le
          circostanze indiziarie posti a fondamento  della  decisione
          di trasferimento. 
              3-sexies.  Il  ricorrente  puo'  depositare  una   nota
          difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
          termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo. 
              3-septies. Il procedimento e'  trattato  in  camera  di
          consiglio. L'udienza per la  comparizione  delle  parti  e'
          fissata  esclusivamente  quando  il  giudice   lo   ritenga
          necessario ai fini  della  decisione.  Il  procedimento  e'
          definito,  con  decreto  non  reclamabile,  entro  sessanta
          giorni dalla presentazione  del  ricorso.  Il  termine  per
          proporre ricorso per  cassazione  e'  di  trenta  giorni  e
          decorre dalla comunicazione del decreto,  da  effettuare  a
          cura della cancelleria anche nei confronti della parte  non
          costituita. La procura alle liti per  la  proposizione  del
          ricorso per cassazione deve essere  conferita,  a  pena  di
          inammissibilita'  del  ricorso,  in  data  successiva  alla
          comunicazione  del  decreto  impugnato;  a  tal   fine   il
          difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
          procura  medesima.  In  caso  di  rigetto,  la   Corte   di
          cassazione decide  sull'impugnazione  entro  due  mesi  dal
          deposito del ricorso. 
              3-octies. Quando con il ricorso di  cui  ai  precedenti
          commi e' proposta  istanza  di  sospensione  degli  effetti
          della  decisione  di  trasferimento,  il  trasferimento  e'
          sospeso automaticamente e il termine per  il  trasferimento
          del ricorrente previsto dall'art. 29 del  regolamento  (UE)
          n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
          giugno 2013, decorre dalla comunicazione del  provvedimento
          di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in
          caso di accoglimento, dalla comunicazione del  decreto  con
          cui il ricorso e' rigettato. 
              3-novies. La sospensione dei  termini  processuali  nel
          periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai  commi
          precedenti. 
              3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado  in
          via di urgenza. 
              3-undecies.   A   decorrere   dal   trentesimo   giorno
          successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
          provvedimento  con  cui   il   responsabile   dei   sistemi
          informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia
          attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo  ai
          procedimenti di cui ai commi precedenti,  il  deposito  dei
          provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi
          ai  medesimi  procedimenti  ha  luogo  esclusivamente   con
          modalita' telematiche, nel rispetto della  normativa  anche
          regolamentare    concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  In
          ogni caso, il giudice  puo'  autorizzare  il  deposito  con
          modalita' non telematiche quando i sistemi informatici  del
          dominio giustizia  non  sono  funzionanti  e  sussiste  una
          indifferibile urgenza»; 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 11 (Obblighi del  richiedente  asilo).  -  1.  Il
          richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di  comparire
          personalmente davanti  alla  Commissione  territoriale.  Ha
          altresi'  l'obbligo  di  consegnare  i  documenti  in   suo
          possesso pertinenti  ai  fini  della  domanda,  incluso  il
          passaporto. 
              2. Il richiedente e' tenuto  ad  informare  l'autorita'
          competente in ordine ad ogni suo mutamento di  residenza  o
          domicilio. 
              3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti  del
          procedimento  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale sono validamente effettuate presso il centro
          o  la  struttura  in  cui  il  richiedente  e'  accolto   o
          trattenuto ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  142.  La  notificazione
          avviene in forma di documento informatico sottoscritto  con
          firma digitale o di  copia  informatica  per  immagine  del
          documento cartaceo, mediante posta elettronica  certificata
          all'indirizzo  del  responsabile   del   centro   o   della
          struttura, il quale ne cura la  consegna  al  destinatario,
          facendone     sottoscrivere     ricevuta.     Dell'avvenuta
          notificazione il responsabile del centro o della  struttura
          da' immediata comunicazione alla  Commissione  territoriale
          mediante  messaggio  di   posta   elettronica   certificata
          contenente la data e l'ora  della  notificazione  medesima.
          Ove  il  richiedente  rifiuti  di  ricevere  l'atto  o   di
          sottoscrivere la ricevuta  il  responsabile  del  centro  o
          della  struttura  ne  da'  immediata   comunicazione   alla
          Commissione   territoriale   mediante   posta   elettronica
          certificata.  La  notificazione  si  intende  eseguita  nel
          momento  in  cui  il   messaggio   di   posta   elettronica
          certificata  di   cui   al   periodo   precedente   diviene
          disponibile nella casella di posta elettronica  certificata
          della Commissione territoriale. 
              3-bis.  Quando  il  richiedente  non   e'   accolto   o
          trattenuto presso i centri o le strutture di  cui  all'art.
          5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
          le  notificazioni  degli  atti  e  dei  provvedimenti   del
          procedimento  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale sono effettuate  presso  l'ultimo  domicilio
          comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'art.
          5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
          In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della
          Commissione  territoriale  a  mezzo  del  servizio  postale
          secondo le disposizioni della legge 20  novembre  1982,  n.
          890, e successive modificazioni. 
              3-ter. Nei casi in cui la consegna di  copia  dell'atto
          al richiedente da parte del responsabile del centro o della
          struttura  di  cui  al  comma   3   sia   impossibile   per
          irreperibilita' del richiedente e  nei  casi  in  cui  alla
          Commissione territoriale pervenga l'avviso  di  ricevimento
          da  cui  risulta   l'impossibilita'   della   notificazione
          effettuata ai sensi del comma  3-bis  per  inidoneita'  del
          domicilio dichiarato o comunicato  ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 1, del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142,
          l'atto  e'  reso  disponibile  al  richiedente  presso   la
          questura  del  luogo  in  cui  ha   sede   la   Commissione
          territoriale.  Decorsi  venti  giorni  dalla   trasmissione
          dell'atto  alla  questura  da   parte   della   Commissione
          territoriale,  mediante  messaggio  di  posta   elettronica
          certificata, la notificazione si intende eseguita. 
              3-quater. Quando la notificazione e' eseguita ai  sensi
          del  comma  3-ter,  copia  dell'atto  notificato  e'   resa
          disponibile   al   richiedente   presso   la    Commissione
          territoriale. 
              3-quinquies. Ai fini di cui al  presente  articolo,  il
          richiedente e' informato, a cura della questura, al momento
          della dichiarazione di  domicilio  ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 1, del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142,
          che in caso  di  inidoneita'  del  domicilio  dichiarato  o
          comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto
          disposto dal presente articolo.  Al  momento  dell'ingresso
          nei centri o nelle strutture di cui all'art.  5,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,   il
          richiedente e'  informato,  a  cura  del  responsabile  del
          centro o della  struttura,  che  le  notificazioni  saranno
          effettuate presso il centro o la struttura e che,  in  caso
          di allontanamento  ingiustificato  o  di  sottrazione  alla
          misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite
          secondo quanto disposto dal presente articolo. 
              3-sexies.  Nello  svolgimento   delle   operazioni   di
          notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro
          o della struttura e' considerato pubblico ufficiale ad ogni
          effetto di legge. 
              4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente  e'
          tenuto  ad  agevolare  il  compimento  degli   accertamenti
          previsti  dalla  legislazione  in   materia   di   pubblica
          sicurezza». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 12 (Colloquio personale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali   dispongono   l'audizione    dell'interessato
          tramite comunicazione effettuata con le  modalita'  di  cui
          all'art. 11. 
              1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di
          uno solo dei componenti della  Commissione,  con  specifica
          formazione  e,  ove  possibile,  dello  stesso  sesso   del
          richiedente.  Il  componente  che  effettua  il   colloquio
          sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
          decide ai sensi dell'art. 4, comma 4. Su determinazione del
          Presidente,    o     su     richiesta     dell'interessato,
          preventivamente informato, il colloquio si  svolge  innanzi
          alla Commissione. 
              2.   La   Commissione   territoriale   puo'    omettere
          l'audizione  del  richiedente  quando  ritiene   di   avere
          sufficienti   motivi   per   accogliere   la   domanda   di
          riconoscimento dello status di rifugiato in relazione  agli
          elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art.  3  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i
          casi in cui risulti certificata dalla  struttura  sanitaria
          pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il  Servizio
          sanitario nazionale  l'incapacita'  o  l'impossibilita'  di
          sostenere un colloquio personale. 
              2-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,   la
          Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
          richiedente proveniente da uno  dei  Paesi  individuati  ai
          sensi dell'art. 5, comma 1-bis,  quando  ritiene  di  avere
          sufficienti motivi per riconoscere lo status di  protezione
          sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso.  In
          tal caso, la Commissione prima  di  adottare  la  decisione
          formale  comunica  all'interessato  che  ha   facolta'   di
          chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione,  di  essere
          ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
          Commissione adotta la decisione. 
              3.  Il  colloquio  puo'  essere  rinviato  qualora   le
          condizioni di salute del cittadino  straniero,  certificate
          ai sensi del comma 2,  non  lo  rendano  possibile,  ovvero
          qualora l'interessato richieda ed  ottenga  il  rinvio  per
          gravi motivi. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  benche'  regolarmente
          convocato non si presenta al colloquio senza  aver  chiesto
          il rinvio, l'autorita' decidente decide  sulla  base  della
          documentazione disponibile. 
              5. Nel caso la convocazione non  sia  stata  portata  a
          conoscenza  del  richiedente  asilo  non   ospitato   nelle
          strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia  gia'
          stata emessa nei suoi confronti decisione  di  accoglimento
          della  relativa  istanza,   la   Commissione   territoriale
          competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
          volta ed entro dieci giorni dalla  cessazione  della  causa
          che non ha consentito lo  svolgimento  del  colloquio,  una
          nuova convocazione dell'interessato, secondo  le  modalita'
          di cui al  comma  1,  al  fine  della  riattivazione  della
          procedura.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 4 del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          dagli articoli 23, 29  e  30  la  Commissione  territoriale
          adotta una delle seguenti decisioni: 
                a) riconosce lo status di rifugiato o  la  protezione
          sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b)  rigetta  la  domanda  qualora  non  sussistano  i
          presupposti  per   il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale fissati dal decreto legislativo 19  novembre
          2007, n. 251, o ricorra una delle  cause  di  cessazione  o
          esclusione dalla  protezione  internazionale  previste  dal
          medesimo decreto legislativo; 
                b-bis) rigetta la domanda per manifesta  infondatezza
          nei casi di cui all'art. 28-bis, comma 2, lettera a). 
              2. 
              3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
          internazionale  e  ritenga  che  possano  sussistere  gravi
          motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
          trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
          permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5,  comma  6,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
          gli atti al Questore per le valutazioni  di  competenza  se
          nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati  motivi  per
          ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
          cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. 
              4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
          ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli  23
          e   29   comportano   alla   scadenza   del   termine   per
          l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare  il
          territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
          permesso di soggiorno ad altro titolo. A  tale  fine,  alla
          scadenza del termine per  l'impugnazione,  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, salvo gli  effetti  dell'art.  35-bis,
          commi 3 e 4». 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 del  citato  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  33  (Revoca  e   cessazione   della   protezione
          internazionale riconosciuta).  -  1.  Nel  procedimento  di
          revoca  o  di  cessazione  dello   status   di   protezione
          internazionale, l'interessato deve  godere  delle  seguenti
          garanzie: 
                a) essere informato per iscritto che  la  Commissione
          nazionale  procede  al  nuovo  esame  del  suo  diritto  al
          riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi
          dell'esame; 
                b) avere la possibilita' di esporre in  un  colloquio
          personale a norma degli articoli 10,  11  e  12  o  in  una
          dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo  status  non
          dovrebbe essere revocato o cessato. 
              2.  La  Commissione  nazionale,  nell'ambito  di   tale
          procedura,  applica  in  quanto  compatibili   i   principi
          fondamentali e le garanzie di cui al capo II. 
              3. Nel caso di decisione di revoca o  cessazione  degli
          status  di  protezione  internazionale  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 32, comma 3. 
              3-bis.   La   Commissione   nazionale   provvede   alle
          notificazioni  degli   atti   e   dei   provvedimenti   del
          procedimento  di  revoca  o  cessazione  della   protezione
          internazionale con le modalita' di  cui  all'art.  11.  Ove
          ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica  ovvero  di
          sicurezza  nazionale,  le  notificazioni   possono   essere
          eseguite a mezzo delle forze di polizia». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  35  del  citato   decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nei riferimenti normativi  all'art.
          3.