Art. 8 
 
       Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) All'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4
e 5,  del  decreto  legislativo  1º  settembre  2011,  n.  150»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 3  e  4,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
    (( a-bis) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione
internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e'
iscritto  nell'anagrafe  della   popolazione   residente   ai   sensi
dell'articolo 5 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,   ove   non   iscritto
individualmente. 
  2. E' fatto  obbligo  al  responsabile  della  convivenza  di  dare
comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio
di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i
fatti. 
  3. La comunicazione, da parte  del  responsabile  della  convivenza
anagrafica,   della   revoca   delle   misure   di   accoglienza    o
dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione
internazionale costituisce motivo  di  cancellazione  anagrafica  con
effetto immediato, fermo restando il  diritto  di  essere  nuovamente
iscritto ai sensi del comma 1»; )) 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 3, le parole:  «in  attesa  dell'esecuzione  di  un
provvedimento  di  espulsione»  fino  alla  fine  del  periodo   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  attesa   dell'esecuzione   di   un
provvedimento  di  respingimento  o  di  espulsione  ai  sensi  degli
articoli 10, 13 e 14 del medesimo  decreto  legislativo,  rimane  nel
centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la  domanda  e'
stata presentata al solo scopo di ritardare o  impedire  l'esecuzione
del respingimento o dell'espulsione»; 
      2) al comma 5  le  parole,  ovunque  ricorrano,  «tribunale  in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti:  «tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea»; 
      3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: 
  «La partecipazione del richiedente  all'udienza  per  la  convalida
avviene,  ove  possibile,  a  distanza   mediante   un   collegamento
audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo  14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  nel  quale  egli  e'
trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle
specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i
Ministeri della giustizia e  dell'interno  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  e,  in
ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre  consentito
al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo  ove
si  trova  il  richiedente.  Un  operatore  della  polizia  di  Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui (( al quinto periodo del presente comma )) nonche', se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato.»; 
      4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta
ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  di  rigetto   della
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo  35-bis  del  decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,
rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma
4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui  e'
autorizzato a rimanere nel territorio nazionale  in  conseguenza  del
ricorso giurisdizionale proposto.»; 
  (( b-bis)  all'articolo  7,  comma  5,  dopo  le  parole:  «le  cui
condizioni di salute» sono inserite le seguenti: «o di vulnerabilita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 1,»; )) 
    c) all'articolo 14: 
      1)  al  comma  4,  secondo  periodo  le   parole:   «ai   sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1º  settembre
2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo
35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
      2) al comma 4, terzo periodo,  le  parole:  «Nei  casi  di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre  2011,
n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo
35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
      3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma  5,
del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»; 
      4)  al  comma  6,  le  parole:   «tribunale   in   composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti:  «tribunale  sede  della
sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione   protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea;»; 
    d) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
  «Art.   22-bis   (Partecipazione   dei    richiedenti    protezione
internazionale ad attivita' di utilita' sociale).  -  1.  I  prefetti
promuovono, d'intesa con i Comuni (( e con le regioni e  le  province
autonome,  ))   anche   nell'ambito   dell'attivita'   dei   Consigli
territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma  6,  del
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego
di richiedenti protezione  internazionale,  su  base  volontaria,  in
attivita' di utilita' sociale in favore delle  collettivita'  locali,
nel quadro delle disposizioni normative vigenti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono  la  diffusione
delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, ((  con  le
regioni e le province autonome  ))  e  le  organizzazioni  del  terzo
settore, anche  attraverso  la  stipula  di  appositi  protocolli  di
intesa. 
  3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione  internazionale
nelle attivita' di cui al comma 1, i  Comuni,  ((  le  regioni  e  le
province autonome )) possono predisporre, anche in collaborazione con
le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da  finanziare
con  risorse  europee  destinate  al  settore   dell'immigrazione   e
dell'asilo. I progetti presentati dai  Comuni,  ((  dalle  regioni  e
dalle province autonome )) che prestano i servizi di  accoglienza  di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
sono esaminati con priorita' ai fini dell'assegnazione delle  risorse
di cui al presente comma.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. 4,  6,  7  e  14  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificati
          dalla presente legge. 
              «Art.  4  (Documentazione).  -  1.  Al  richiedente  e'
          rilasciato un permesso di  soggiorno  per  richiesta  asilo
          valido nel territorio nazionale per sei  mesi,  rinnovabile
          fino alla decisione della domanda o comunque per  il  tempo
          in cui e' autorizzato a rimanere nel  territorio  nazionale
          ai sensi  dell'art.  35-bis,  commi  3  e  4,  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
              2. In caso di trattenimento ai sensi  dell'art.  6,  la
          questura rilascia al richiedente un  attestato  nominativo,
          che certifica la sua  qualita'  di  richiedente  protezione
          internazionale. L'attestato non certifica  l'identita'  del
          richiedente. 
              3.  La  ricevuta  attestante  la  presentazione   della
          richiesta   di   protezione    internazionale    rilasciata
          contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi
          dell'art. 26,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,  come
          introdotto dal presente decreto,  costituisce  permesso  di
          soggiorno provvisorio. 
              4. L'accesso alle misure di accoglienza e  il  rilascio
          del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1,  non  sono
          subordinati  alla  sussistenza   di   requisiti   ulteriori
          rispetto a  quelli  espressamente  richiesti  dal  presente
          decreto. 
              5. La questura puo' fornire al richiedente un documento
          di viaggio ai sensi dell'art. 21 della  legge  21  novembre
          1967, n. 1185, quando sussistono gravi  ragioni  umanitarie
          che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.» 
              «Art. 6 (Trattenimento). - 1. Il richiedente  non  puo'
          essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. 
              2. Il  richiedente  e'  trattenuto,  ove  possibile  in
          appositi spazi, nei centri di cui all'art. 14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  sulla  base  di  una
          valutazione caso per caso, quando: 
                a) si trova nelle condizioni  previste  dall'art.  1,
          paragrafo F  della  Convenzione  relativa  allo  status  di
          rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,  ratificata
          con la legge 24 luglio  1954,  n.  722,  e  modificata  dal
          protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato  con
          la legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
                b) si trova nelle  condizioni  di  cui  all'art.  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e nei casi di cui all'art. 3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                c)  costituisce  un  pericolo  per  l'ordine   e   la
          sicurezza pubblica. Nella valutazione  della  pericolosita'
          si tiene conto di eventuali condanne,  anche  con  sentenza
          non definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
          del  codice  di  procedura  penale,  per  uno  dei  delitti
          indicati  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di
          procedura   penale   ovvero   per   reati   inerenti   agli
          stupefacenti, alla liberta'  sessuale,  al  favoreggiamento
          dell'immigrazione  clandestina  o  per  reati  diretti   al
          reclutamento di persone da destinare alla  prostituzione  o
          allo  sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da
          impiegare in attivita' illecite; 
                d) sussiste  rischio  di  fuga  del  richiedente.  La
          valutazione  sulla  sussistenza  del  rischio  di  fuga  e'
          effettuata, caso per caso,  quando  il  richiedente  ha  in
          precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o
          attestazioni false sulle proprie generalita' al  solo  fine
          di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
          espulsione  ovvero  non   ha   ottemperato   ad   uno   dei
          provvedimenti di cui  all'art.  13,  commi  5,  5.2  e  13,
          nonche' all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286. 
              3. Al di fuori delle ipotesi di  cui  al  comma  2,  il
          richiedente che si trova in un centro di  cui  all'art.  14
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  in  attesa
          dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento  o  di
          espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo
          decreto legislativo,  rimane  nel  centro  quando  vi  sono
          fondati  motivi  per  ritenere  che  la  domanda  e'  stata
          presentata  al  solo  scopo   di   ritardare   o   impedire
          l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. 
              4. Lo straniero trattenuto nei centri di  cui  all'art.
          14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  riceve,
          a cura del gestore, le informazioni sulla  possibilita'  di
          richiedere  protezione   internazionale.   Al   richiedente
          trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni
          di cui all'art. 10, comma 1,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio  2008,  n.  25,  con  la   consegna   dell'opuscolo
          informativo previsto dal medesimo art. 10. 
              5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
          trattenimento o la proroga del  trattenimento  e'  adottato
          per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione
          che il richiedente ha facolta' di presentare  personalmente
          o a mezzo di difensore memorie  o  deduzioni  al  tribunale
          sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
          protezione  internazionale  e   libera   circolazione   dei
          cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il
          provvedimento e'  comunicato  al  richiedente  nella  prima
          lingua  indicata  dal  richiedente  o  in  una  lingua  che
          ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'art.
          10, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25, e successive  modificazioni.  Si  applica,  per  quanto
          compatibile, l'art. 14 del decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, comprese le  misure  alternative  di  cui  al
          comma 1-bis del medesimo art.  14.  La  partecipazione  del
          richiedente  all'udienza  per  la  convalida  avviene,  ove
          possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo,
          tra l'aula d'udienza e il centro di  cui  all'art.  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel  quale  egli
          e' trattenuto. Il collegamento  audiovisivo  si  svolge  in
          conformita' alle specifiche tecniche stabilite con  decreto
          direttoriale d'intesa tra i  Ministeri  della  giustizia  e
          dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con
          modalita' tali da assicurare la  contestuale,  effettiva  e
          reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi  i
          luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E'
          sempre consentito al difensore, o a un  suo  sostituto,  di
          essere presente nel luogo ove si trova il  richiedente.  Un
          operatore della polizia di Stato appartenente ai  ruoli  di
          cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981,
          n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  dell'osservanza
          delle disposizioni di cui al quinto  periodo  del  presente
          comma nonche', se ha  luogo  l'audizione  del  richiedente,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, il  richiedente  e  il  suo  difensore.  Delle
          operazioni svolte e' redatto verbale a  cura  del  medesimo
          operatore della polizia di Stato. Quando  il  trattenimento
          e' gia' in  corso  al  momento  della  presentazione  della
          domanda, i termini previsti  dall'art.  14,  comma  5,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e
          il questore trasmette gli  atti  al  tribunale  sede  della
          sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea per la convalida del trattenimento  per
          un  periodo  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni,  per
          consentire l'espletamento della procedura  di  esame  della
          domanda. 
              6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento  non
          possono protrarsi oltre il  tempo  strettamente  necessario
          all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, commi  1
          e 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  e
          successive  modificazioni,  come  introdotto  dal  presente
          decreto,  salvo  che   sussistano   ulteriori   motivi   di
          trattenimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento
          delle procedure amministrative preordinate all'esame  della
          domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la
          proroga del trattenimento. 
              7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2  e  3
          che presenta ricorso giurisdizionale avverso  la  decisione
          di  rigetto  della  Commissione   territoriale   ai   sensi
          dell'art. 35-bis del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
          n. 25, e successive modificazioni, rimane nel  centro  fino
          all'adozione del  provvedimento  di  cui  al  comma  4  del
          medesimo art. 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui  e'
          autorizzato  a  rimanere  nel   territorio   nazionale   in
          conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 
              8. Ai fini di cui al comma 7,  il  questore  chiede  la
          proroga del trattenimento in corso  per  periodi  ulteriori
          non  superiori  a  sessanta  giorni  di  volta   in   volta
          prorogabili  da  parte  del   tribunale   in   composizione
          monocratica, finche' permangono le  condizioni  di  cui  al
          comma 7. In ogni caso, la durata massima del  trattenimento
          ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente
          dodici mesi. 
              9.  Il  trattenimento  e'  mantenuto  soltanto  finche'
          sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso,
          nei confronti del  richiedente  trattenuto  che  chiede  di
          essere rimpatriato nel Paese di origine  o  provenienza  e'
          immediatamente adottato  o  eseguito  il  provvedimento  di
          espulsione con  accompagnamento  alla  frontiera  ai  sensi
          dell'art. 13, commi 4 e 5-bis, del decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio  equivale  a
          ritiro della domanda di protezione internazionale. 
              10. Nel caso in cui il richiedente e'  destinatario  di
          un  provvedimento  di  espulsione  da  eseguirsi   con   le
          modalita' di cui all'art. 13, commi 5 e  5.2,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  il  termine  per  la
          partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo art.  13,
          comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente all'esame della
          domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle  misure
          di accoglienza previste dal presente  decreto  in  presenza
          dei requisiti di cui all'art. 14.». 
              «Art.  7  (Condizioni  di  trattenimento).  -   1.   Il
          richiedente e' trattenuto nei centri di cui all'art. 6  con
          modalita' che assicurano  la  necessaria  assistenza  e  il
          pieno rispetto della sua dignita', secondo le  disposizioni
          di cui agli articoli 14 del testo unico e  21  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  e
          successive modificazioni. E' assicurata in ogni  caso  alle
          richiedenti una sistemazione separata, nonche' il  rispetto
          delle differenze di genere. Ove  possibile,  e'  preservata
          l'unita' del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilita'
          di spazi all'aria aperta. 
              2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'art. 6,
          nonche' la liberta'  di  colloquio  con  i  richiedenti  ai
          rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano
          per conto dell'UNHCR in base ad  accordi  con  la  medesima
          organizzazione,   ai   familiari,   agli    avvocati    dei
          richiedenti, ai rappresentanti degli  enti  di  tutela  dei
          titolari  di  protezione  internazionale   con   esperienza
          consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonche' agli
          altri  soggetti  indicati  nelle  direttive  del   Ministro
          dell'interno adottate ai sensi dell'art. 21, comma  8,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394,  con  le  modalita'  specificate   con   le   medesime
          direttive. 
              3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque
          per ragioni connesse alla corretta gestione  amministrativa
          dei centri di cui all'art.  6,  l'accesso  ai  centri  puo'
          essere  limitato,  purche'  non   impedito   completamente,
          secondo le direttive di cui al comma 2. 
              4. Il richiedente e' informato delle regole vigenti nel
          centro nonche' dei suoi diritti  ed  obblighi  nella  prima
          lingua da lui indicata o in una lingua che  ragionevolmente
          si suppone che comprenda ai sensi dell'art.  10,  comma  4,
          del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.   25,   e
          successive modificazioni. 
              5. Non possono essere  trattenuti  nei  centri  di  cui
          all'art. 6 i richiedenti le cui condizioni di salute  o  di
          vulnerabilita'  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,   sono
          incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi
          socio-sanitari garantiti nei centri e' assicurata anche  la
          verifica  periodica  della  sussistenza  di  condizioni  di
          vulnerabilita'  che   richiedono   misure   di   assistenza
          particolari.». 
              «Art. 14 (Sistema di accoglienza territoriale - Sistema
          di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). -  1.  Il
          richiedente che ha formalizzato la domanda  e  che  risulta
          privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita
          adeguata  per  il  sostentamento  proprio  e   dei   propri
          familiari, ha accesso, con  i  familiari,  alle  misure  di
          accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo
          e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai  sensi
          dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n.  39,  e  finanziate  dal  Fondo  di  cui  all'art.
          1-septies del medesimo decreto anche in  deroga  al  limite
          dell'80 per cento di cui  al  comma  2  del  medesimo  art.
          1-sexies. 
              2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  si  esprime  entro
          trenta giorni, sono fissate le modalita'  di  presentazione
          da parte degli enti locali delle domande di contributo  per
          la realizzazione dei progetti  di  accoglienza  di  cui  al
          comma 1. Il medesimo decreto detta le linee  guida  per  la
          predisposizione dei servizi da assicurare, compresi  quelli
          destinati alle persone portatrici di  esigenze  particolari
          di cui all'art. 17. 
              3.  La  valutazione  dell'insufficienza  dei  mezzi  di
          sussistenza  di  cui  al  comma  1  e'   effettuata   dalla
          prefettura  -  Ufficio   territoriale   del   Governo   con
          riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. 
              4. Le misure di  accoglienza  sono  assicurate  per  la
          durata del procedimento di esame  della  domanda  da  parte
          della Commissione territoriale per il riconoscimento  della
          protezione internazionale di cui  all'art.  4  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, e, in caso di rigetto,  fino  alla  scadenza
          del  termine  per  l'impugnazione  della  decisione.  Salvo
          quanto previsto dall'art. 6, comma 7, in  caso  di  ricorso
          giurisdizionale proposto ai sensi dell'art. 35 del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai
          sensi del comma 1, usufruisce delle misure  di  accoglienza
          di  cui  al  presente  decreto  per  il  tempo  in  cui  e'
          autorizzato a rimanere nel territorio  nazionale  ai  sensi
          dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all'art. 35-bis, comma
          4, del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  fino
          alla decisione sull'istanza di sospensione,  il  ricorrente
          rimane nella struttura o nel centro in cui si trova. 
              5.  Quando  vengono   meno   i   presupposti   per   il
          trattenimento nei centri di cui all'art. 6, il  richiedente
          che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato,
          ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo
          28 gennaio 2008, n.  25,  e  successive  modificazioni,  ha
          accoglienza nei centri o strutture di cui all'art. 9. 
              6. Al richiedente di cui al comma 5,  e'  prorogata  la
          validita' dell'attestato  nominativo  di  cui  all'art.  4,
          comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art.  6,
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  al  medesimo  richiedente
          possono essere imposte le misure di cui all'art. 14,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.  In
          tal caso competente alla  convalida  delle  misure,  se  ne
          ricorrono i presupposti, e' il tribunale sede della sezione
          specializzata  in  materia   di   immigrazione   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea.».