Art. 7 
 
             Produzioni, rischi e garanzie assicurabili 
                con polizze sperimentali index based 
 
  1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi  agricoli  sulle
produzioni per l'intero territorio  nazionale  per  l'anno  2017,  ai
sensi del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102  e  successive
modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index
based le  produzioni  di  cereali,  foraggere  e  oleaginose  di  cui
all'allegato 1, punto 1.1 del Piano  assicurativo  agricolo  2017,  a
fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2  del  suddetto
piano  assicurativo  (avversita'   catastrofali,   di   frequenza   e
accessorie), a cui possono essere aggiunti  gli  andamenti  climatici
avversi, come definiti all'art. 1, comma 1, lettera h)  del  presente
decreto. 
  2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo  sui  premi
assicurativi per polizze sperimentali index based di cui al comma  1,
e' posta a  carico  dello  stanziamento  di  bilancio  2017  per  gli
interventi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 102, nel  limite  di  €  1.000.000  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente.