Art. 7 Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based 1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali index based le produzioni di cereali, foraggere e oleaginose di cui all'allegato 1, punto 1.1 del Piano assicurativo agricolo 2017, a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del suddetto piano assicurativo (avversita' catastrofali, di frequenza e accessorie), a cui possono essere aggiunti gli andamenti climatici avversi, come definiti all'art. 1, comma 1, lettera h) del presente decreto. 2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali index based di cui al comma 1, e' posta a carico dello stanziamento di bilancio 2017 per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di € 1.000.000 delle risorse disponibili a legislazione vigente.