Art. 8 
 
               Determinazione dei valori assicurabili 
                con polizze sperimentali index based 
 
  1. I valori assicurabili, con  polizze  sperimentali  index  based,
delle  produzioni  vegetali  di  cui  all'art.  7,   sono   calcolati
applicando i prezzi unitari di  mercato  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  ai  sensi
dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2,  comma
5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004. 
  2. I prezzi di  cui  al  comma  1  devono  intendersi  come  prezzi
massimi, nell'ambito dei  quali  le  parti  possono  stabilire  anche
prezzi inferiori. 
  3. I valori assicurabili delle produzioni di cui al comma 1  devono
essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai
sensi del regolamento (UE) n.  702/2014,  art.  2,  comma  16  e  del
decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.