Art. 9 
 
                       Requisiti delle polizze 
                      sperimentali index based 
 
  1. Ai fini  dell'ammissibilita'  al  contributo  gli  schemi  delle
polizze sperimentali index based devono prevedere: 
    una soglia di danno per l'accesso al  risarcimento  superiore  al
30% da applicare sull'intera produzione assicurata per comune; 
    un metodo di calcolo del danno che  consenta  di  determinare  le
perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno: 
      a) a causa degli eventi  di  cui  all'allegato  1.2  del  piano
assicurativo 2017 citato nelle premesse (avversita' catastrofali,  di
frequenza e accessorie), con le modalita' stabilite all'art. 3, comma
4 e 5 del medesimo piano assicurativo; 
      b) a causa di un andamento climatico avverso, di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera h) del presente  decreto,  la  misurazione  della
perdita  registrata  puo'  essere   adeguata   alle   caratteristiche
specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando: 
        i)  indici  biologici  (quantita'  di   biomassa   persa)   o
rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto  definiti  a
livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure 
        ii)   indici   meteorologici   (comprese   precipitazioni   e
temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale; 
    la  conformita'  alle  altre  disposizioni  contenute  nel  piano
assicurativo agricolo nazionale 2017 e nelle altre norme  vigenti  in
materia. 
  2. Considerato il carattere sperimentale ed  innovativo  di  questa
tipologia di copertura, i testi di polizza e le informazioni  di  cui
al precedente comma 1 proposte dalle compagnie di assicurazione  sono
sottoposti,  prima  della  sottoscrizione  dei  contratti  agevolati,
all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali che ne valuta l'ammissibilita' alla contribuzione  pubblica
ai sensi della vigente normativa.