Art. 9 Requisiti delle polizze sperimentali index based 1. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo gli schemi delle polizze sperimentali index based devono prevedere: una soglia di danno per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per comune; un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno: a) a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 del piano assicurativo 2017 citato nelle premesse (avversita' catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalita' stabilite all'art. 3, comma 4 e 5 del medesimo piano assicurativo; b) a causa di un andamento climatico avverso, di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) del presente decreto, la misurazione della perdita registrata puo' essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando: i) indici biologici (quantita' di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure ii) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale; la conformita' alle altre disposizioni contenute nel piano assicurativo agricolo nazionale 2017 e nelle altre norme vigenti in materia. 2. Considerato il carattere sperimentale ed innovativo di questa tipologia di copertura, i testi di polizza e le informazioni di cui al precedente comma 1 proposte dalle compagnie di assicurazione sono sottoposti, prima della sottoscrizione dei contratti agevolati, all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne valuta l'ammissibilita' alla contribuzione pubblica ai sensi della vigente normativa.