Art. 7 
 
                        Modifiche all'art. 2 
              del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 
 
  1. All'art.  2  del  decreto  ministeriale  21  gennaio  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «apporti in danaro eseguiti»  sono
inserite le seguenti: «a titolo di investimento di rischio»; dopo  le
parole: «per la produzione di opere cinematografiche di  nazionalita'
italiana»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  lungometraggio,   come
definito dall'art. 2, comma 2  del  decreto  legislativo,  ovvero  di
cortometraggio qualora riconosciuto di interesse culturale  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo»; 
    b) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  credito
d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e' concesso per gli
apporti in denaro versati in esecuzione dei contratti di associazione
in partecipazione stipulati  con  il  produttore  cinematografico  ai
sensi dell'art. 2549 del codice civile e  compete  nella  misura  del
quaranta per cento dell'apporto versato, fino all'importo massimo  di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. L'aliquota indicata  al
precedente periodo e' del trenta  per  cento  per  le  opere  la  cui
comunicazione prevista al successivo art. 3, comma 1, sia  presentata
a decorrere dal 1° gennaio 2017»; 
    c) al comma 3 le parole: «a decorrere dal 1° giugno 2009  e  fino
al periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre
2009» sono soppresse; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo  spettano  a
condizione che: 
    a)  gli  apporti  di  cui  ai  commi  2   e   3   non   superino,
complessivamente, il quarantanove per cento del costo  eleggibile  di
produzione del film, nei limiti  della  quota  afferente  all'impresa
italiana, come definito all'art. 1, comma 8, del presente decreto; 
    b) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a
copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di
produzione del film; 
    c) gli apporti a  favore  delle  opere  rappresentino  almeno  il
cinque per cento del costo eleggibile di produzione; 
    d)  la  restituzione  dell'apporto  effettuato   dall'investitore
esterno non superi l'ottantacinque per cento dell'importo stesso.  Ai
fini della restituzione non possono essere utilizzate  in  ogni  caso
risorse  inserite  nel  piano  finanziario  a  copertura  del   costo
complessivo di produzione; 
    e) la partecipazione complessiva agli utili netti da parte  degli
investitori esterni non superi il  settanta  per  cento  degli  utili
netti  medesimi  generati  dallo  sfruttamento  economico  del  film,
individuati quale differenza fra i ricavi complessivi del film  e  il
costo industriale complessivo del medesimo film; 
    f) con  riferimento  al  film,  risultino  spese  nel  territorio
nazionale, secondo quanto indicato all' art. 1, comma 9, del presente
decreto, somme  almeno  pari  all'ottanta  per  cento  degli  apporti
complessivamente ricevuti in esecuzione dei contratti di cui al comma
2 del presente articolo; 
    g) gli apporti siano versati e i  relativi  contratti  registrati
entro la data della presentazione della  richiesta  di  rilascio  del
nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui  alla  legge  21
aprile 1962, n. 161; 
    h)  la   restituzione   totale   ovvero   parziale   dell'apporto
all'investitore esterno, nei limiti di quanto indicato  nel  presente
articolo, non avvenga prima di tre mesi dalla data in  cui  l'apporto
risulti interamente versato a favore dell'impresa di produzione; 
    i) la durata del contratto di associazione in partecipazione  sia
almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza  di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il  beneficio
previsto al presente articolo non e' riconosciuto in caso di clausole
contrattuali ovvero in caso di pattuizioni collaterali  al  contratto
di associazione in  partecipazione  volte  a  rendere  inefficaci  le
condizioni previste al precedente comma e a ridurre ovvero  eliminare
l'effettiva partecipazione, da  parte  degli  associati,  al  rischio
economico  e  finanziario  relativo   alla   realizzazione   e   allo
sfruttamento economico del film.»; 
    f) al comma 5 il secondo periodo e' soppresso; 
    g) al comma 6,  dopo  le  parole:  «commi  4»  sono  inserite  le
seguenti parole: «, 4-bis».