Art. 7 Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 1. All'art. 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «apporti in danaro eseguiti» sono inserite le seguenti: «a titolo di investimento di rischio»; dopo le parole: «per la produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana» sono inserite le seguenti: «di lungometraggio, come definito dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo, ovvero di cortometraggio qualora riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e' concesso per gli apporti in denaro versati in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con il produttore cinematografico ai sensi dell'art. 2549 del codice civile e compete nella misura del quaranta per cento dell'apporto versato, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. L'aliquota indicata al precedente periodo e' del trenta per cento per le opere la cui comunicazione prevista al successivo art. 3, comma 1, sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2017»; c) al comma 3 le parole: «a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009» sono soppresse; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che: a) gli apporti di cui ai commi 2 e 3 non superino, complessivamente, il quarantanove per cento del costo eleggibile di produzione del film, nei limiti della quota afferente all'impresa italiana, come definito all'art. 1, comma 8, del presente decreto; b) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; c) gli apporti a favore delle opere rappresentino almeno il cinque per cento del costo eleggibile di produzione; d) la restituzione dell'apporto effettuato dall'investitore esterno non superi l'ottantacinque per cento dell'importo stesso. Ai fini della restituzione non possono essere utilizzate in ogni caso risorse inserite nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione; e) la partecipazione complessiva agli utili netti da parte degli investitori esterni non superi il settanta per cento degli utili netti medesimi generati dallo sfruttamento economico del film, individuati quale differenza fra i ricavi complessivi del film e il costo industriale complessivo del medesimo film; f) con riferimento al film, risultino spese nel territorio nazionale, secondo quanto indicato all' art. 1, comma 9, del presente decreto, somme almeno pari all'ottanta per cento degli apporti complessivamente ricevuti in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo; g) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; h) la restituzione totale ovvero parziale dell'apporto all'investitore esterno, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi dalla data in cui l'apporto risulti interamente versato a favore dell'impresa di produzione; i) la durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.»; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il beneficio previsto al presente articolo non e' riconosciuto in caso di clausole contrattuali ovvero in caso di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione volte a rendere inefficaci le condizioni previste al precedente comma e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film.»; f) al comma 5 il secondo periodo e' soppresso; g) al comma 6, dopo le parole: «commi 4» sono inserite le seguenti parole: «, 4-bis».