Art. 10 
 
                        Reclamo e mediazione 
 
  1.  All'articolo  17-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cinquantamila euro». 
  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  1  si  applicano  agli  atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018. 
  3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola:  «ente»,  sono  inserite  le   seguenti:   «e
dell'agente della riscossione». 
  (( 3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
della decisione 2014/335/UE, Euratom del  Consiglio,  del  26  maggio
2014». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  17-bis
          del  decreto  legislativo  31   dicembre   1992,   n.   546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre 1991, n.  413),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione 
              1. Per  le  controversie  di  valore  non  superiore  a
          cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
          un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione  con
          rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
          cui  al  periodo  precedente  e'  determinato  secondo   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo   12,   comma   2.   Le
          controversie   di   valore   indeterminabile    non    sono
          reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo  2,
          comma 2, primo periodo. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dalla   mediazione   i   tributi
          costituenti   risorse   proprie   tradizionali    di    cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),  della  decisione
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. 
              2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
          termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro  il
          quale deve essere conclusa la procedura di cui al  presente
          articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
          nel periodo feriale. 
              3. Il termine  per  la  costituzione  in  giudizio  del
          ricorrente decorre dalla scadenza del  termine  di  cui  al
          comma 2. Se la Commissione rileva che  la  costituzione  e'
          avvenuta in data  anteriore  rinvia  la  trattazione  della
          causa per consentire l'esame del reclamo. 
              4.  Le  Agenzie  delle  entrate,  delle  dogane  e  dei
          monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, provvedono all'esame del reclamo e della  proposta  di
          mediazione mediante apposite strutture diverse ed  autonome
          da quelle che curano l'istruttoria degli atti  reclamabili.
          Per gli altri enti impositori la  disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la
          propria struttura organizzativa. 
              5. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il
          reclamo  o  l'eventuale  proposta  di  mediazione,  formula
          d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
          incertezza  delle  questioni  controverse,  al   grado   di
          sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
          dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
          anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
          base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
          redditi. 
              6.  Nelle  controversie  aventi  ad  oggetto  un   atto
          impositivo o di riscossione, la  mediazione  si  perfeziona
          con il versamento, entro il termine di venti  giorni  dalla
          data di sottoscrizione dell'accordo  tra  le  parti,  delle
          somme dovute ovvero della prima  rata.  Per  il  versamento
          delle somme dovute  si  applicano  le  disposizioni,  anche
          sanzionatorie, previste  per  l'accertamento  con  adesione
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218. Nelle controversie aventi per oggetto la  restituzione
          di somme la mediazione si perfeziona con la  sottoscrizione
          di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
          termini e le modalita' di pagamento. L'accordo  costituisce
          titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 
              7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
          del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
          Sulle somme dovute a titolo di contributi  previdenziali  e
          assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. 
              8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute  in
          base all'atto oggetto di reclamo  sono  sospesi  fino  alla
          scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando  che
          in caso di mancato perfezionamento  della  mediazione  sono
          dovuti  gli  interessi   previsti   dalle   singole   leggi
          d'imposta. 
              9. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche agli  agenti  della
          riscossione  ed  ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446. 
              10.  Il  presente  articolo   non   si   applica   alle
          controversie di cui all'articolo 47-bis.". 
              - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 39 del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 39 Disposizioni  in  materia  di  riordino  della
          giustizia tributaria 
              1. - 9. Omissis 
              10. Ai rappresentanti  dell'ente  e  dell'agente  della
          riscossione che concludono la  mediazione  o  accolgono  il
          reclamo si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
          29, comma 7, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              Omissis."