(( Art. 11 bis 
 
          Disposizioni in materia di magistratura contabile 
 
  1. Al fine di garantire la piena funzionalita'  della  magistratura
contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, la Corte dei conti e' autorizzata, in aggiunta alle
facolta' assunzionali  previste  dalla  legislazione  vigente  e  nei
limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per
l'assunzione  di  nuovi  magistrati  fino  al   numero   massimo   di
venticinque unita'. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65  milioni  di  euro
per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2019, si  provvede,  quanto  a  1,65  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2017-2019,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis.