(( Art. 11 ter 
 
              Mediazione finalizzata alla conciliazione 
               delle controversie civili e commerciali 
 
  1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del
decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  sono  sostituiti  dal
seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il  Ministro  della  giustizia
riferisce annualmente  alle  Camere  sugli  effetti  prodotti  e  sui
risultati  conseguiti  dall'applicazione   delle   disposizioni   del
presente comma». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'articolo  5
          del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28  (Attuazione
          dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  in
          materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
          controversie civili e commerciali), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5 Condizione di procedibilita' e rapporti con  il
          processo 
              1. Omissis 
              1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio  un'azione
          relativa a  una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del danno derivante da responsabilita'  medica
          e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o
          con altro mezzo  di  pubblicita',  contratti  assicurativi,
          bancari e finanziari, e' tenuto,  assistito  dall'avvocato,
          preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
          sensi del presente decreto ovvero i  procedimenti  previsti
          dal decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  e  dai
          rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
          istituito in attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di procedibilita' della  domanda  giudiziale.  A  decorrere
          dall'anno  2018,  il  Ministro  della  giustizia  riferisce
          annualmente  alle  Camere  sugli  effetti  prodotti  e  sui
          risultati conseguiti dall'applicazione  delle  disposizioni
          del presente comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
          dal convenuto, a pena di decadenza,  o  rilevata  d'ufficio
          dal giudice, non oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove
          rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui all'articolo 6. Allo  stesso  modo  provvede
          quando la mediazione  non  e'  stata  esperita,  assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
              Omissis.".