Art. 11. Assemblea nazionale 1. L'assemblea nazionale e' di norma convocata per delegati: in tal caso i delegati sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia e' definito sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto. L'assemblea nazionale e' convocata per iscritti nel caso in cui il numero totale degli iscritti risulti uguale o inferiore a 1000. 2. L'assemblea nazionale si riunisce almeno ogni due anni se richiesto dal consiglio federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica. 3. L'assemblea nazionale elegge i due portavoce, l'esecutivo e la meta' dei consiglieri federali nazionali. 4. La mozione politica approvata e' vincolante per gli organi della federazione e deve essere collegata a due candidati, di genere diverso, alla carica di portavoce, nel caso di loro elezione. 5. Quando l'assemblea nazionale e' convocata per delegati e' composta da un massimo di 1000 delegati eletti dalle assemblee provinciali. 6. L'assemblea nazionale e' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del consiglio federale nazionale o da almeno i 2/3 delle federazioni regionali riconosciute. 7. L'assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 8. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.