Art. 11. 
                         Assemblea nazionale 
 
    1. L'assemblea nazionale e' di norma convocata per  delegati:  in
tal  caso  i  delegati  sono  eletti  da  assemblee  provinciali  per
iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia e'
definito  sulla  base  degli  iscritti  e  del  consenso   elettorale
ottenuto. L'assemblea nazionale e' convocata per iscritti nel caso in
cui il numero totale degli iscritti  risulti  uguale  o  inferiore  a
1000. 
    2. L'assemblea nazionale si riunisce  almeno  ogni  due  anni  se
richiesto dal consiglio federale nazionale e deve essere  finalizzata
alla discussione politico programmatica. 
    3. L'assemblea nazionale elegge i due portavoce, l'esecutivo e la
meta' dei consiglieri federali nazionali. 
    4. La mozione politica approvata e'  vincolante  per  gli  organi
della federazione e deve essere collegata a due candidati, di  genere
diverso, alla carica di portavoce, nel caso di loro elezione. 
    5. Quando l'assemblea nazionale  e'  convocata  per  delegati  e'
composta da un  massimo  di  1000  delegati  eletti  dalle  assemblee
provinciali. 
    6.  L'assemblea  nazionale  e'  convocata  in  via  ordinaria   e
straordinaria dall'esecutivo; in via solo straordinaria dai  2/3  del
consiglio federale nazionale o da  almeno  i  2/3  delle  federazioni
regionali riconosciute. 
    7. L'assemblea si costituisce  validamente  con  la  presenza  di
almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 
    8. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.