Art. 12. 
                           I due portavoce 
 
    1. I due  portavoce  hanno  competenza  generale  di  iniziativa,
rappresentano le decisioni dell'esecutivo e  del  consiglio  federale
nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la  portavoce
piu'  anziano/a  di  eta'  conferisce,   ai   fini   elettorali,   le
autorizzazioni  necessarie   alla   nomina   dei   presentatori   del
contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo  la
normativa vigente. 
    2. I due portavoce possono nominare responsabili dei  settori  di
iniziativa, di gruppi di lavoro. 
    3. I due portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale. 
    4. Le candidature a portavoce devono essere proposte da un numero
di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20
consiglieri  federali  nazionali.  La  federazione   nazionale   deve
comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno trenta giorni
prima del termine fissato per  la  presentazione  delle  candidature.
Ogni iscritto puo' firmare soltanto  una  coppia  di  candidature  di
genere diverso. 
    5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente
comma il consiglio federale nazionale, a  maggioranza  dei  presenti,
individuera'  almeno  due  coppie  di  candidati/e  alla  carica   di
portavoce. 
    6. I candidati devono presentare gli  elementi  essenziali  della
proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata  eletta
la coppia di candidati che ottiene il 50%  piu'  1  dei  voti  validi
espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum,  le  due  coppie  di
candidati  piu'  votati  andranno  in  ballottaggio  in  una  seconda
votazione. Risultera' eletto chi  in  questa  votazione  otterra'  il
maggior numero di voti. In caso di  parita'  si  provvedera'  ad  una
nuova votazione. 
    7. Ai due portavoce puo' essere tolta  la  fiducia  dai  2/3  del
consiglio  federale  nazionale.  In  tal  caso,  come  in  quello  di
dimissioni,  le   loro   funzioni   sono   provvisoriamente   assunte
dall'esecutivo che avvia immediatamente il procedimento  di  elezione
dei nuovi organismi. Tale procedimento dovra' concludersi nel termine
massimo di sessanta giorni dal giorno in cui i  due  portavoce  hanno
cessato dalla carica. 
    8. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per piu'  di
due mandati.