Art. 14. 
                    Consiglio federale nazionale 
 
    1. Il consiglio federale nazionale definisce  la  linea  politica
dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e  ha  le  altre
competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie. 
    2. E' composto da un massimo di 100 persone  elette,  di  cui  la
meta' eletti/e su base regionale dalle realta' federate  riconosciute
(in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e  l'altra  meta'
dall'assemblea nazionale. 
    3. Il consiglio federale nazionale si riunisce almeno  tre  volte
all'anno ed e' convocato e presieduto dai due portavoce. Fanno  parte
del  consiglio  federale  nazionale,  senza  diritto  di  voto,  i/le
parlamentari. 
    4. I due portavoce e l'esecutivo ne fanno parte di diritto. 
    5.  Il  consiglio   federale   nazionale   nomina   su   proposta
dell'esecutivo un organo  di  garanzia  a  cui  poter  ricorrere  per
l'osservanza delle norme statutarie. 
    6. Prende atto, in  caso  di  dimissioni  o  di  cessazione,  per
qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro
del primo dei non eletti della lista votata. 
    7. Il consiglio federale approva  il  bilancio  preventivo  e  il
bilancio  consuntivo  che   vengono   predisposti   annualmente   dal
tesoriere. 
    8. Stabilisce le regole per  il  riconoscimento  delle  strutture
territoriali e le modalita'  di  elezione  degli  organi  a  tutti  i
livelli, nonche' le attribuzioni e ogni altra regola e procedura  che
riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle  federazioni
provinciali,  delle  federazioni  di  comune  metropolitano  e  delle
realta' locali costituite in associazioni comunali  o  intercomunali,
nonche' dei circoli locali (territoriali o tematici). 
    9. Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi  e  stabilisce  le
modalita' e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica
delle adesioni. 
    10. Fissa la quota delle risorse economiche  da  attribuire  alle
articolazioni territoriali. 
    11. Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle  liste
del sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte. 
    12. Fissa le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la
consultazione dei forum nazionali tematici. 
    13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.