Art. 14. Consiglio federale nazionale 1. Il consiglio federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie. 2. E' composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la meta' eletti/e su base regionale dalle realta' federate riconosciute (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e l'altra meta' dall'assemblea nazionale. 3. Il consiglio federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed e' convocato e presieduto dai due portavoce. Fanno parte del consiglio federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari. 4. I due portavoce e l'esecutivo ne fanno parte di diritto. 5. Il consiglio federale nazionale nomina su proposta dell'esecutivo un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie. 6. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata. 7. Il consiglio federale approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che vengono predisposti annualmente dal tesoriere. 8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalita' di elezione degli organi a tutti i livelli, nonche' le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle federazioni provinciali, delle federazioni di comune metropolitano e delle realta' locali costituite in associazioni comunali o intercomunali, nonche' dei circoli locali (territoriali o tematici). 9. Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalita' e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni. 10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali. 11. Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte. 12. Fissa le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei forum nazionali tematici. 13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.