Art. 16. Disposizioni comuni 1. L'elezione degli organi delle federazioni regionali, provinciali e comunali avviene a suffragio universale degli iscritti. Nel caso in cui la federazione regionale superi i 500 iscritti, l'elezione degli organi puo' avvenire attraverso i delegati. 2. Gli eletti nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) ed i componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente di piu' ampia composizione. 3. Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realta' locali e' fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di tre anni. 4. Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta. 5. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati puo' essere composta per piu' del 50% da persone dello stesso genere. 6. Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto e' espresso in modo paritario per genere. Il consiglio federale nazionale decide le modalita' di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto e' espresso con la doppia preferenza di genere. 7. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali e' prevista una maggioranza diversa. 8. Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. 9. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli/delle iscritti/e ne faccia richiesta. 10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento europeo, sono sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente, coerentemente con i principi statutari e sulla base di un apposito regolamento del consiglio federale nazionale che dovra' valorizzare il principio federalista nella definizione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma, ed esplicitare i criteri e i limiti, a partire dal limite massimo di due mandati consecutivi e dal divieto di cumulo delle cariche. Il regolamento indichera' anche gli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere. 11. Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarieta'. 12. La federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attivita' e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte. 13. L'esecutivo nazionale puo' intervenire nei confronti delle federazioni regionali, provinciali e comunali, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione/revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o piu' commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo anche ai sensi dell'apposito regolamento approvato dal consiglio federale nazionale.