Art. 16. 
                         Disposizioni comuni 
 
    1.  L'elezione  degli   organi   delle   federazioni   regionali,
provinciali e comunali avviene a suffragio universale degli iscritti.
Nel caso in cui la  federazione  regionale  superi  i  500  iscritti,
l'elezione degli organi puo' avvenire attraverso i delegati. 
    2. Gli eletti nelle istituzioni (consigli comunali,  provinciali,
regionali, Parlamento nazionale  ed  europeo)  ed  i  componenti  dei
governi locali e nazionale fanno parte senza diritto  di  voto  degli
organismi di partito di livello territoriale corrispondente  di  piu'
ampia composizione. 
    3. Gli organi nazionali hanno una durata di tre anni.  La  durata
degli  organi  delle  federazioni  regionali,  provinciali,  e  delle
specifiche realta' locali e' fissata dai relativi  regolamenti,  fino
ad un massimo di tre anni. 
    4. Ogni organo deve essere convocato nel caso in  cui  almeno  un
quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta. 
    5. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna  lista
di candidati puo' essere composta per piu' del 50% da  persone  dello
stesso genere. 
    6. Nella elezione di organismi  rappresentativi,  che  richiedano
preferenze plurime, il voto e' espresso in modo paritario per genere.
Il consiglio federale nazionale decide le modalita' di attuazione  di
questo  principio.  Nella  elezione  degli  organi  collegiali,   ove
prevista la preferenza, il voto e' espresso con la doppia  preferenza
di genere. 
    7. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a  maggioranza
dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali e'  prevista
una maggioranza diversa. 
    8. Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si  proceda  a
votazioni  tra  proposte   concorrenti,   si   adotta   il   criterio
proporzionale  al  fine  di  assicurare   la   rappresentanza   delle
minoranze. 
    9. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate  nel  caso
in cui almeno un decimo degli/delle iscritti/e ne faccia richiesta. 
    10. Al fine di favorire  maggiore  efficacia  e  il  rinnovamento
nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni
amministrative, regionali, politiche e del Parlamento  europeo,  sono
sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito di
livello territoriale corrispondente,  coerentemente  con  i  principi
statutari e sulla base  di  un  apposito  regolamento  del  consiglio
federale nazionale che dovra' valorizzare  il  principio  federalista
nella definizione delle candidature per le elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia,  del  Parlamento  nazionale,
dei consigli delle regioni e delle province autonome e  dei  consigli
comunali, nonche' per le  cariche  di  sindaco  e  di  presidente  di
regione e di provincia autonoma, ed esplicitare i criteri e i limiti,
a partire dal limite massimo di due mandati consecutivi e dal divieto
di cumulo delle cariche. Il regolamento indichera' anche gli  impegni
che i candidati dovranno sottoscrivere. 
    11.  Le  decisioni  dei  Verdi  si  ispirano  al   principio   di
sussidiarieta'. 
    12. La federazione riconosce a tutti i livelli le  minoranze,  ne
garantisce l'attivita' e l'espressione delle idee  e  il  diritto  di
avanzare proposte. 
    13. L'esecutivo nazionale puo' intervenire  nei  confronti  delle
federazioni regionali, provinciali e  comunali,  adottando  tutte  le
iniziative   necessarie,   compresa   la    sospensione/revoca    del
riconoscimento e/o l'eventuale  nomina  di  uno  o  piu'  commissari,
allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo  anche
ai sensi dell'apposito regolamento approvato dal  consiglio  federale
nazionale.