Art. 6. 
                        Federazioni regionali 
 
    1. Le federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti
Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio  e
lavoro  documentabili  solo  su  richiesta  scritta  anticipata,  nel
territorio  della  regione.  Per  tutte  le  norme   statutarie,   le
federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono  alla  realta'
della dimensione regionale. 
    2.  La  federazione  regionale  e'  responsabile   delle   scelte
politiche a livello  regionale.  E'  riconosciuta  dalla  federazione
nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso  elettorale
ottenuto  e  al  numero  di  federazioni   provinciali   riconosciute
aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti  venisse  meno  e/o  non
sussistesse, la federazione  nazionale  interviene  per  favorire  il
ripristino delle condizioni di riconoscibilita'. 
    3.  La  federazione  regionale  e'  impegnata   a   favorire   la
costituzione delle federazioni provinciali, non ancora costituite,  e
a favorire l'insediamento dei Verdi nella realta' della regione. 
    4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali  e
le associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio  sulla
base dei criteri fissati dal consiglio federale nazionale.