Art. 9. Organi delle federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano 1. Sono organi delle federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano: l'assemblea; due portavoce di genere diverso; il/la tesoriere; l'esecutivo; il consiglio federale (obbligatorio per le federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali). 2. Le assemblee provinciali e comunali sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico programmatiche e, nel caso superino i 500 iscritti, per l'elezione degli organi: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e e' definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. 3. Le attribuzioni, le modalita' di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal consiglio federale nazionale. Il consiglio federale nazionale e' tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarieta'.