Art. 9. 
                 Organi delle federazioni regionali, 
                provinciali e di comune metropolitano 
 
    1. Sono organi delle  federazioni  regionali,  provinciali  e  di
comune metropolitano: 
    l'assemblea; 
    due portavoce di genere diverso; 
    il/la tesoriere; 
    l'esecutivo; 
    il consiglio federale (obbligatorio per le federazioni  regionali
e facoltativo per le federazioni provinciali). 
    2. Le assemblee provinciali e comunali sono sempre convocate  per
iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su
modifiche regolamentari, su decisioni politico programmatiche e,  nel
caso superino i 500 iscritti, per l'elezione  degli  organi:  in  tal
caso  i  delegati/e  sono  eletti/e  da  assemblee  provinciali   per
iscritti/e. Il numero dei delegati/e e'  definito  sulla  base  degli
iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. 
    3. Le attribuzioni, le modalita' di elezione e ogni altra  regola
o procedura che riguardano  i  suddetti  organi  sono  stabilite  dal
consiglio federale nazionale.  Il  consiglio  federale  nazionale  e'
tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di
sussidiarieta'.