Art. 4 
 
Esibizione  delle  prove  contenute  nel  fascicolo  di  un'autorita'
                      garante della concorrenza 
 
  1. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel  fascicolo
di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti  ne'  i
terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova. 
  2. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel  fascicolo
di un'autorita' garante della concorrenza a norma dell'articolo  3  e
secondo quanto disposto dal presente articolo. 
  3. Quando il giudice  valuta  la  proporzionalita'  dell'ordine  di
esibizione considera altresi': 
  a) se la richiesta e' stata formulata in modo specifico quanto alla
natura,  all'oggetto  o  al  contenuto  dei  documenti  presentati  a
un'autorita' garante della concorrenza o contenuti nel  fascicolo  di
tale autorita' o con  una  domanda  generica  attinente  a  documenti
presentati a un'autorita' garante della concorrenza; 
  b) se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il
risarcimento del danno a causa di una violazione  del  diritto  della
concorrenza; 
  c) se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione  a
livello pubblicistico del diritto della concorrenza  in  relazione  a
quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel  caso
di richiesta di un'autorita' garante della concorrenza ai  sensi  del
comma 7. 
  4. Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento  da  parte
dell'autorita' garante della concorrenza, puo' ordinare  l'esibizione
delle seguenti categorie di prove: 
  a) informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorita'
garante della concorrenza; 
  b)  informazioni  che  l'autorita'  garante  della  concorrenza  ha
redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento; 
  c) proposte di transazione, ove  specificamente  disciplinate,  che
sono state revocate. 
  5. Il giudice non puo' ordinare a una parte o a un terzo di esibire
prove aventi ad  oggetto  dichiarazioni  legate  a  un  programma  di
clemenza o proposte di transazione, ove specificamente  disciplinate.
In ogni caso l'attore  puo'  proporre  istanza  motivata  perche'  il
giudice, che puo'  chiedere  assistenza  solo  all'autorita'  garante
della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente  al
solo scopo di  garantire  che  il  loro  contenuto  corrisponda  alle
definizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  n)  e  p).  Gli
autori dei documenti  interessati  possono  chiedere  al  giudice  di
essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o
a terzi l'accesso a tali prove. Quando  il  giudice  accerta  che  il
contenuto  delle  prove  non  corrisponde  alle  definizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere n)  e  p),  ne  ordina  l'esibizione
secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 6. 
  6. Il giudice  puo'  ordinare  l'esibizione  delle  prove  che  non
rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche
prima della conclusione  del  procedimento  da  parte  dell'autorita'
garante della concorrenza. 
  7. Quando l'autorita' garante della concorrenza intende fornire  il
proprio parere sulla proporzionalita' della richiesta  di  esibizione
puo' presentare  osservazioni  al  giudice.  Al  fine  di  consentire
all'autorita' garante della concorrenza di esercitare la facolta'  di
cui al periodo precedente, il giudice informa la  medesima  autorita'
delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli  atti
che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorita' sono
inserite nel fascicolo  d'ufficio  a  norma  dell'articolo  96  delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 
  8. Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti  ai  fini
del decidere e' in  corso  un  procedimento  davanti  a  un'autorita'
garante della concorrenza ed e' necessario salvaguardare  l'efficacia
dell'applicazione  a  livello   pubblicistico   del   diritto   della
concorrenza,  il  giudice  puo'  sospendere  il  giudizio  fino  alla
chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorita' o
in altro modo. 
  9. Sono  fatte  salve  le  norme  e  prassi  previste  dal  diritto
dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali  sulla  protezione
dei documenti interni delle autorita'  garanti  della  concorrenza  e
della corrispondenza tra tali autorita'.