Art. 19 
 
 
Misure  urgenti  per  assicurare   la   continuita'   operativa   del
                Dipartimento della protezione civile 
 
  1. In considerazione della necessita' e urgenza  di  assicurare  la
piena operativita' della funzione di  coordinamento  delle  attivita'
emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in
riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle  popolazioni
colpite dai recenti eventi sismici nel quadro  delle  caratteristiche
specialistiche  delle  funzioni  tecnico-amministrative  e  operative
previste dalla legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  per  le  esigenze  del  Dipartimento  della
protezione civile, e' autorizzata a bandire, entro  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,   per   il
reclutamento di 13 dirigenti di seconda  fascia  del  ruolo  speciale
della  protezione  civile  di  cui  all'articolo  9-ter  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al  personale  appartenente  al
ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
elevata  al  40  per  cento.  A  conclusione   delle   procedure   di
reclutamento del presente  comma  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  nel  limite
complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di  euro  1,760
milioni  a   decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il  pubblico  impiego  di  cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nel
quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma.