Art. 4 
 
 
                             Definizione 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il
bene pubblico che  afferisce  alla  vivibilita'  e  al  decoro  delle
citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione
e recupero delle aree o dei siti piu' degradati,  l'eliminazione  dei
fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della
criminalita', in particolare di tipo predatorio,  la  promozione  del
rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli  di
coesione   sociale    e    convivenza    civile,    cui    concorrono
prioritariamente,  anche  con  interventi  integrati,  lo  Stato,  le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.