Art. 5 
 
 
            Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 
 
  1. In coerenza con le linee generali di  cui  all'articolo  2,  con
appositi patti sottoscritti  tra  il  prefetto  ed  il  sindaco,  nel
rispetto  di  linee  guida  adottate,  su   proposta   del   Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali, possono essere  individuati,  in  relazione  alla
specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto
conto anche delle  esigenze  delle  aree  rurali  confinanti  con  il
territorio urbano. 
  2. I patti per la sicurezza urbana di cui al  comma  1  perseguono,
prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
    a) prevenzione dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria,
attraverso servizi e interventi  di  prossimita',  in  particolare  a
vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; 
    b) promozione del rispetto della legalita', anche mediante mirate
iniziative  di  dissuasione  di  ogni  forma  di  condotta  illecita,
comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo  smercio  di  beni
contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri  fenomeni
che comunque comportino turbativa del  libero  utilizzo  degli  spazi
pubblici; 
    c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche  valorizzando
forme di collaborazione  interistituzionale  tra  le  amministrazioni
competenti,    finalizzate     a     coadiuvare     l'ente     locale
nell'individuazione di aree urbane su cui  insistono  musei,  aree  e
parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e  luoghi
della cultura interessati da  consistenti  flussi  turistici,  ovvero
adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3.