Art. 6 
 
 
                       Comitato metropolitano 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la  valutazione  e  il  confronto
sulle tematiche di sicurezza  urbana  relative  al  territorio  della
citta'  metropolitana,  e'  istituito  un   comitato   metropolitano,
copresieduto  dal  prefetto  e   dal   sindaco   metropolitano,   cui
partecipano, oltre al  sindaco  del  comune  capoluogo,  qualora  non
coincida  con  il  sindaco  metropolitano,  i  sindaci   dei   comuni
interessati. Possono altresi'  essere  invitati  a  partecipare  alle
riunioni del  comitato  metropolitano  soggetti  pubblici  o  privati
dell'ambito territoriale interessato. 
  2. Per la partecipazione alle riunioni non  sono  dovuti  compensi,
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.