Art. 7 
 
 
Ulteriori  strumenti  e  obiettivi  per  l'attuazione  di  iniziative
                              congiunte 
 
  1. Nell'ambito degli accordi di cui all' articolo 3 e dei patti  di
cui all'articolo 5, possono essere  individuati  specifici  obiettivi
per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua
valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di  cui  al  primo
periodo  possono  concorrere,   sotto   il   profilo   del   sostegno
strumentale, finanziario e logistico, ai  sensi  dell'articolo  6-bis
del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119,  enti  pubblici,
anche non economici, e soggetti privati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.