Art. 8 
 
 
Modifiche al testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
    locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50: 
      1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«Le   medesime   ordinanze   sono   adottate   dal   sindaco,   quale
rappresentante  della  comunita'  locale,  in  relazione  all'urgente
necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado  del  territorio  o  di  pregiudizio  del  decoro  e  della
vivibilita' urbana, con  particolare  riferimento  alle  esigenze  di
tutela  della  tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,   anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e  di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; 
      2. al comma 7, aggiungere, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Sindaco,  al  fine  di  assicurare  le  esigenze  di   tutela   della
tranquillita' e del riposo dei residenti in  determinate  aree  delle
citta' interessate da afflusso di persone di  particolare  rilevanza,
anche  in  relazione  allo  svolgimento  di  specifici  eventi,  puo'
disporre, per un periodo comunque non superiore  a  sessanta  giorni,
con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in  materia  di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.». 
    b) all'articolo 54: 
  1. il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono  diretti
a prevenire e contrastare le situazioni che  favoriscono  l'insorgere
di  fenomeni  criminosi  o  di  illegalita',  quali  lo  spaccio   di
stupefacenti, lo sfruttamento  della  prostituzione,  l'accattonaggio
con impiego di minori  e  disabili,  ovvero  riguardano  fenomeni  di
abusivismo, quale l'illecita occupazione  di  spazi  pubblici,  o  di
violenza, anche legati all'abuso di  alcool  o  all'uso  di  sostanze
stupefacenti.». 
  2. Nelle materie di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  1,  del
presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.