Art. 10 
 
 
                       (Reclamo e mediazione) 
 
  1.  All'articolo  17-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "cinquantamila euro". 
  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  1  si  applicano  agli  atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola:  "ente",  sono  inserite  le   seguenti:   "e
dell'agente della riscossione".