Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
  in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della  direttiva  (UE)
  2015/1513 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti: 
    «q-bis) "rifiuti": rifiuti  di  cui  all'articolo  183,  comma  1
lettera  a)  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.  152,  ad
esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o
contaminate per soddisfare tale definizione; 
    q-ter) "colture amidacee":  colture  comprendenti  principalmente
cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi
ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde),
tuberi e radici (come patate, topinambur,  patate  dolci,  manioca  e
ignami)  e  colture  di  bulbo-tuberi  (quali  la  colocasia   e   la
xantosoma); 
    q-quater)  "materie  ligno-cellulosiche":  materie  composte   da
lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa  proveniente  da
foreste, le colture energetiche legnose e i residui e  rifiuti  della
filiera forestale; 
    q-quinquies) "materie cellulosiche di  origine  non  alimentare":
materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa  e
aventi  un  tenore  di  lignina  inferiore  a  quello  delle  materie
ligno-cellulosiche.  Comprendono  residui  di  colture  alimentari  e
foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e  gusci),  colture
energetiche erbacee a basso tenore di  amido  (quali  loglio,  panico
verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti  le
colture principali e ad esse successive), residui industriali  (anche
residui di  colture  alimentari  e  foraggere  dopo  che  sono  stati
estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine)  e
materie derivate dai rifiuti organici; 
    q-sexies)  "residuo  della  lavorazione":  sostanza  diversa  dal
prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il  processo  di
produzione; non costituisce  l'obiettivo  primario  del  processo  di
produzione, il quale non  e'  stato  deliberatamente  modificato  per
ottenerlo; 
    q-septies) "carburanti per  autotrazione  rinnovabili  liquidi  e
gassosi di origine non biologica": i  carburanti  liquidi  o  gassosi
diversi dai biocarburanti il cui  contenuto  energetico  proviene  da
fonti energetiche rinnovabili  diverse  dalla  biomassa  e  che  sono
utilizzati nei trasporti; 
    q-octies)  "residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,  della
pesca  e   della   silvicoltura":   residui   generati   direttamente
dall'agricoltura,   dall'acquacoltura,   dalla    pesca    e    dalla
silvicoltura; non comprendono i residui delle  industrie  connesse  o
della lavorazione; 
    q-  nonies)  "biocarburanti  e  bioliquidi  a  basso  rischio  di
cambiamento indiretto di destinazione dei terreni":  biocarburanti  e
bioliquidi le cui materie prime sono state  prodotte  nell'ambito  di
sistemi che riducono la delocalizzazione  della  produzione  a  scopi
diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che  sono
stati prodotti conformemente  ai  criteri  di  sostenibilita'  per  i
biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38; 
    q-decies)  "biocarburanti  avanzati":  biocarburanti  da  materie
prime e altri carburanti rinnovabili di  cui  all'allegato  I,  parte
2-bis, parte A.». 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  testo  dell'articolo  2   del   citato   decreto
          legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 2 Definizioni 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto   legislativo   si
          applicano le definizioni  della  direttiva  2003/54/CE  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno  2003.  Si
          applicano inoltre le seguenti definizioni: 
                a)   «energia   da   fonti   rinnovabili»:    energia
          proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale  a  dire
          energia   eolica,    solare,    aerotermica,    geotermica,
          idrotermica  e  oceanica,  idraulica,  biomassa,   gas   di
          discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  e
          biogas; 
                b)   «energia   aerotermica»:   energia    accumulata
          nell'aria ambiente sotto forma di calore; 
                c) «energia geotermica»: energia immagazzinata  sotto
          forma di calore nella crosta terrestre; 
                d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle
          acque superficiali sotto forma di calore; 
                e)  «biomassa»:  la   frazione   biodegradabile   dei
          prodotti,  rifiuti   e   residui   di   origine   biologica
          provenienti   dall'agricoltura    (comprendente    sostanze
          vegetali e animali), dalla silvicoltura e  dalle  industrie
          connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci  e
          le potature  provenienti  dal  verde  pubblico  e  privato,
          nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti  industriali  e
          urbani; 
                f) «consumo finale  lordo  di  energia»:  i  prodotti
          energetici forniti a  scopi  energetici  all'industria,  ai
          trasporti, alle famiglie, ai servizi,  compresi  i  servizi
          pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla  pesca,
          ivi compreso il consumo di elettricita'  e  di  calore  del
          settore elettrico per la produzione di  elettricita'  e  di
          calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore  con
          la distribuzione e la trasmissione; 
                g)  «teleriscaldamento»  o  «teleraffrescamento»:  la
          distribuzione di energia termica in forma di vapore,  acqua
          calda o  liquidi  refrigerati,  da  una  o  piu'  fonti  di
          produzione verso una pluralita' di edifici o  siti  tramite
          una rete, per  il  riscaldamento  o  il  raffreddamento  di
          spazi, per processi di lavorazione e per  la  fornitura  di
          acqua calda sanitaria; 
                h)  «bioliquidi»:  combustibili  liquidi  per   scopi
          energetici diversi dal trasporto, compresi  l'elettricita',
          il  riscaldamento  ed  il  raffreddamento,  prodotti  dalla
          biomassa; 
                i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi  per
          i trasporti ricavati dalla biomassa; 
                l) «garanzia di origine»: documento  elettronico  che
          serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una
          determinata quota o un determinato quantitativo di  energia
          sono stati prodotti  da  fonti  rinnovabili  come  previsto
          all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva  2003/54/CE  e
          dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5,
          del decreto-legge 18 giugno 2007, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
                m)   «edificio    sottoposto    a    ristrutturazione
          rilevante»: edificio  che  ricade  in  una  delle  seguenti
          categorie: 
                  i)  edificio  esistente  avente  superficie   utile
          superiore   a   1000    metri    quadrati,    soggetto    a
          ristrutturazione   integrale   degli    elementi    edilizi
          costituenti l'involucro; 
                  ii) edificio esistente  soggetto  a  demolizione  e
          ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; 
                n) «edificio di nuova costruzione»: edificio  per  il
          quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque
          denominato, sia stata presentata successivamente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto; 
                o) «biometano»:  gas  ottenuto  a  partire  da  fonti
          rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo
          corrispondenti a  quelle  del  gas  metano  e  idoneo  alla
          immissione nella rete del gas naturale; 
                p)  «regime  di  sostegno»:   strumento,   regime   o
          meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di  Stati
          membri, inteso a promuovere l'uso delle  energie  da  fonti
          rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a  cui
          possono essere vendute o aumentando, per mezzo di  obblighi
          in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il  volume
          acquistato  di  dette  energie.  Comprende,  non   in   via
          esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o
          gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi  di
          sostegno all'obbligo in  materia  di  energie  rinnovabili,
          compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi  di
          sostegno diretto dei prezzi, ivi  comprese  le  tariffe  di
          riacquisto e le sovvenzioni; 
                q) «centrali ibride»: centrali che producono  energia
          elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia  fonti
          rinnovabili, ivi inclusi gli  impianti  di  co-combustione,
          vale a dire gli impianti che  producono  energia  elettrica
          mediante combustione di fonti non rinnovabili  e  di  fonti
          rinnovabili. 
                q-bis) "rifiuti": rifiuti di  cui  all'articolo  183,
          comma 1 lettera a) del decreto legislativo  3  aprile  2006
          n.152,  ad  esclusione  delle  sostanze  che   sono   state
          deliberatamente modificate  o  contaminate  per  soddisfare
          tale definizione; 
                q-ter)  "colture  amidacee":   colture   comprendenti
          principalmente cereali  (indipendentemente  dal  fatto  che
          siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera
          pianta, come nel caso del  mais  verde),  tuberi  e  radici
          (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e
          colture  di  bulbo-tuberi  (quali   la   colocasia   e   la
          xantosoma); 
                q-quater)   "materie   ligno-cellulosiche":   materie
          composte da lignina, cellulosa  ed  emicellulosa  quali  la
          biomassa proveniente da  foreste,  le  colture  energetiche
          legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale; 
                q-quinquies) "materie  cellulosiche  di  origine  non
          alimentare":  materie  prime  composte  principalmente   da
          cellulosa ed emicellulosa e aventi  un  tenore  di  lignina
          inferiore  a  quello  delle   materie   ligno-cellulosiche.
          Comprendono  residui  di  colture  alimentari  e  foraggere
          (quali paglia, steli di granturco, pule e  gusci),  colture
          energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali  loglio,
          panico  verga,  miscanthus,  canna  comune  e  colture   di
          copertura  precedenti  le  colture  principali  e  ad  esse
          successive), residui industriali (anche residui di  colture
          alimentari e foraggere dopo che  sono  stati  estratti  gli
          olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi  e  le  proteine)  e
          materie derivate dai rifiuti organici; 
                q-sexies)  "residuo  della   lavorazione":   sostanza
          diversa  dal  prodotto  o  dai  prodotti  finali  cui  mira
          direttamente il processo  di  produzione;  non  costituisce
          l'obiettivo primario del processo di produzione,  il  quale
          non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; 
                q-septies) "carburanti per  autotrazione  rinnovabili
          liquidi e gassosi di origine non biologica":  i  carburanti
          liquidi  o  gassosi  diversi  dai  biocarburanti   il   cui
          contenuto  energetico   proviene   da   fonti   energetiche
          rinnovabili diverse dalla biomassa e  che  sono  utilizzati
          nei trasporti; 
                q-octies)         "residui          dell'agricoltura,
          dell'acquacoltura,  della  pesca  e  della   silvicoltura":
          residui     generati     direttamente     dall'agricoltura,
          dall'acquacoltura, dalla pesca e  dalla  silvicoltura;  non
          comprendono i residui  delle  industrie  connesse  o  della
          lavorazione; 
                q-nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio
          di cambiamento  indiretto  di  destinazione  dei  terreni":
          biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono  state
          prodotte   nell'ambito   di   sistemi   che   riducono   la
          delocalizzazione della produzione  a  scopi  diversi  dalla
          fabbricazione di biocarburanti  e  bioliquidi  e  che  sono
          stati prodotti conformemente ai criteri  di  sostenibilita'
          per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti  nell'articolo
          38; 
                q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti  da
          materie  prime  e  altri  carburanti  rinnovabili  di   cui
          all'allegato I, parte 2-bis, parte A.».