Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
  in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della  direttiva  (UE)
  2015/1513 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel  2020,  e'  almeno
pari a 0,5%, in contenuto energetico, di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti avanzati, espresso  come  percentuale  della  quota  di
energia da fonti rinnovabili in  tutte  le  forme  di  trasporto  nel
2020.». 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 3 Obiettivi nazionali 
              1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili
          sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel  2020
          e' pari a 17 per cento. 
              2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui  al  comma  1,  la
          quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme  di
          trasporto dovra' essere nel 2020  pari  almeno  al  10  per
          cento  del  consumo  finale  di  energia  nel  settore  dei
          trasporti nel medesimo anno. 
              2-bis. L'obiettivo nazionale, da conseguire  nel  2020,
          e'  almeno  pari  a  0,5%,  in  contenuto  energetico,   di
          immissione in consumo di biocarburanti  avanzati,  espresso
          come  percentuale  della  quota   di   energia   da   fonti
          rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020. 
              3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono  perseguiti
          con una progressione temporale coerente con le  indicazioni
          dei Piani di azione nazionali per  le  energie  rinnovabili
          predisposti  ai  sensi  dell'articolo  4  della   direttiva
          2009/28/CE. 
              4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3 sono indicate nell'allegato 1.».