Art. 14 
 
          Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 
                         3 marzo 2011, n. 28 
 
  1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «materie  prime  e
altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis,  e'  equivalente
all'immissione  in  consumo  di  una  quantita'  pari  a  due   volte
l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto
previsto dal decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e,  in
particolare, il rispetto del principio di prossimita' nella  gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.». 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Il  testo  dell'articolo  33  del   citato   decreto
          legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti 
              1. All'articolo 2-quater del decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il  comma  4
          e' sostituito dal seguente: 
                "4.  I   biocarburanti   e   gli   altri   carburanti
          rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2
          e 3 sono i carburanti liquidi o  gassosi  per  i  trasporti
          ricavati dalla biomassa.". 
              2.  L'impiego  di  biocarburanti   nei   trasporti   e'
          incentivato con le modalita' di cui  all'articolo  2-quater
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,   e
          successive modificazioni, come modificato dal comma  1  del
          presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal presente articolo. La quota minima di  cui  al
          citato comma 139 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, calcolata sulla base del  tenore  energetico,
          da conseguire entro l'anno 2015, e'  fissata  nella  misura
          del 5%. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              3. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  i  biocarburanti
          immessi in consumo sono conteggiati ai  fini  del  rispetto
          dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
          presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
          sostenibilita' di cui all'articolo 38. 
              4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
          comunitari  di  attuare   le   modificazioni   tecnologiche
          necessarie alla produzione  dei  biocarburanti  di  seconda
          generazione,  fino  al  31  marzo  2014,  allo   scopo   di
          valorizzare il contributo alla  riduzione  delle  emissioni
          climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
          quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
          di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni  dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
          articolo, a decorrere dal 1°  gennaio  2012  il  contributo
          energetico dei biocarburanti diversi da quelli  di  cui  al
          comma  successivo  e'  maggiorato  rispetto  al   contenuto
          energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
          ubicati in Stati dell'Unione europea e  utilizzino  materia
          prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
          dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
          biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete  di
          distribuzione dei carburanti,  purche'  la  percentuale  di
          biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi  restando  i
          requisiti di  sostenibilita'.  Per  tali  finalita',  fatto
          salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
          in consumo ai fini  del  rispetto  del  richiamato  obbligo
          matura allorche' e' immessa in  consumo  una  quantita'  di
          biocarburanti pari a 8 Giga-calorie. 
              5.  Ai  fini   del   rispetto   dell'obbligo   di   cui
          all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
          2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  marzo
          2006, n. 81, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
          articolo,  il  contributo  dei  biocarburanti,  incluso  il
          biometano, per i  quali  il  soggetto  che  li  immette  in
          consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo
          39, che essi sono stati prodotti a partire da materie prime
          e altri carburanti di cui all'allegato I, parte  2-bis,  e'
          equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari
          a  due  volte   l'immissione   in   consumo   degli   altri
          biocarburanti. Resta  fermo  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e,  in  particolare,  il
          rispetto del principio di prossimita'  nella  gestione  dei
          rifiuti  di  cui  all'articolo  182-bis.  Al  biocarburante
          prodotto  da  materie  cellulosiche  o   lignocellulosiche,
          indipendentemente dalla classificazione  di  queste  ultime
          come  materie   di   origine   non   alimentare,   rifiuti,
          sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione
          di cui al periodo precedente. 
              5-bis.  Per  il  periodo  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo fino al 31  ottobre  2012,  e'
          comunque  ammissibile  il  contributo   dei   biocarburanti
          prodotti  a  partire  da  rifiuti  e  sottoprodotti,   come
          definiti, individuati e  tracciati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di  cui
          al comma 5. 
              5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012,  limitatamente
          alla  categoria  dei  sottoprodotti,  hanno  accesso   alle
          maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
          seguito  elencati,  che  possono  essere  qualificati  come
          sottoprodotti  qualora  soddisfino  i  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 184-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152: 
                acque glicerinose; 
                acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
          chimica, degli oli; 
                acidi   grassi   saponificati    provenienti    dalla
          neutralizzazione della parte acida residua dell'olio; 
                residui dalla reazione di distillazione  degli  acidi
          grassi grezzi e delle acque glicerinose; 
                oli lubrificanti vegetali esausti derivati  da  acidi
          grassi; 
                feccia da vino e vinaccia; 
                grassi animali di categoria 1 e di categoria  2,  nel
          rispetto  del  Regolamento  (CE)   n.   1069/2009   e   del
          Regolamento (CE) n. 142/2011 e  della  Comunicazione  della
          Commissione  sull'attuazione  pratica  del  regime  UE   di
          sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo
          per i biocarburanti (2010/C 160/02). 
              5-quater.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, entro  il  30  gennaio  di
          ogni anno, possono  essere  modificati,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al  comma  5-ter
          dei sottoprodotti  che  hanno  accesso  alle  maggiorazioni
          previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli
          stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno
          successivo. 
              5-quinquies. 
              5-sexies.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'articolo  1,  comma  368,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello
          sviluppo economico che le esercita  anche  avvalendosi  del
          Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio  di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              5-septies.  In  riferimento  alle  attivita'   previste
          dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo  2005,
          n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto
          legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il  Gestore  dei  servizi
          energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale assicurano il  necessario  raccordo
          dei flussi informativi al fine della semplificazione  degli
          adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma  2
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo  2011,  n.
          55  e'  abrogato.  6.  Qualora  siano  immessi  in  consumo
          biocarburanti ottenuti  da  biocarburanti  ricadenti  nella
          tipologia di cui al comma 5 e da  altri  biocarburanti,  il
          contributo ai fini del  rispetto  dell'obbligo  di  cui  al
          comma 5 e' calcolato sulla base del contenuto energetico di
          ciascun biocarburante. 
              7. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze, dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
          1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con  le  quali
          sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.».