Art. 15 
 
Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
  in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2)  della  direttiva  (UE)
  2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3),  della  direttiva  (UE)
  2015/1513 
 
  1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato I, parte  1,  recante  «Calcolo  della  quota  di
energia da fonti rinnovabili», punto 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai  fini  del  raggiungimento  dell'obiettivo,  il
massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti
a partire dai cereali e  da  altre  colture  amidacee,  zuccherine  e
oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come  colture
principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al  7%  del
consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»; 
    b) all'allegato I, parte  2,  recante  «Calcolo  della  quota  di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme  di  trasporto»,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricita'», sono
aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricita' utilizzata  per
la produzione di carburanti per autotrazione  rinnovabili  liquidi  e
gassosi di origine non biologica»; 
      2) alla fine del punto 1, lettera b), e' aggiunto  il  seguente
periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto  previsto
dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»; 
      3) al punto 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici
e per  la  produzione  di  carburanti  per  autotrazione  rinnovabili
liquidi e gassosi di origine  non  biologica  ai  fini  di  cui  alle
lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita'  da
fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in  cui  avviene
il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica  da  fonti
rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo
consumo e' considerato pari  a  2,5  volte  il  contenuto  energetico
dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il
calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti  energetiche  rinnovabili
consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale
consumo e'  considerato  pari  a  5  volte  il  contenuto  energetico
dell'apporto  di  elettricita'  proveniente  da   fonti   energetiche
rinnovabili;»; 
      4) al punto 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) per il calcolo dei  biocarburanti  nel  numeratore,  la
quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da
altre  colture  amidacee,  zuccherine  e  oleaginose  e  da   colture
coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a
fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di  energia
nei trasporti nel 2020. Non  sono  conteggiati  ai  fini  del  limite
fissato: 
        a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime  ed
altri carburanti di cui all'allegato  I,  parte  2.bis  del  presente
allegato; 
        b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali
coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste
ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui
all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 66 del 2005; 
        c)  i  biocarburanti  sostenibili  provenienti   da   colture
agricole di secondo raccolto.»; 
      5) il punto 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini della dimostrazione  del  rispetto  degli  obblighi
nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti  di  cui
all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al  doppio  di  quello  di
altri biocarburanti.»; 
    c) all'allegato I, dopo la  parte  2,  e'  aggiunta  la  seguente
parte: 
  «2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato
pari a due volte il loro contenuto energetico  per  il  conseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2. 
  Parte  A:  Materie  prime  e  carburanti  il  cui   contributo   e'
considerato pari a due volte il  loro  contenuto  energetico  per  il
conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,  comma  2  e  una
volta per il  conseguimento  dell'obiettivo  dell'articolo  3,  comma
2-bis. 
    a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. 
    b) Frazione di biomassa  corrispondente  ai  rifiuti  urbani  non
differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli
obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181  e  allegato  E  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    c) Rifiuto organico come  definito  all'articolo  183,  comma  1,
lettera d), proveniente dalla  raccolta  domestica  e  soggetto  alla
raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera  p),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti  industriali
non idonei all'uso nella catena alimentare umana o  animale,  incluso
materiale proveniente dal commercio al  dettaglio  e  all'ingrosso  e
dall'industria agroalimentare, della pesca  e  dell'acquacoltura,  ed
escluse  le  materie  prime  elencate  nella  parte  B  del  presente
allegato. 
    e) Paglia. 
    f) Concime animale e fanghi di depurazione. 
    g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma  e  fasci  di
frutti di palma vuoti. 
    h) Pece di tallolio. 
    i) Glicerina grezza. 
    l) Bagasse. 
    m) Vinacce e fecce di vino. 
    n) Gusci. 
    o) Pule. 
    p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. 
    q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui
dell'attivita' e  dell'industria  forestale  quali  corteccia,  rami,
prodotti  di  diradamenti  precommerciali,  foglie,   aghi,   chiome,
segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi  di  fibre,
lignina e tallolio. 
    r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare  definite
all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies). 
    s) Altre  materie  ligno-cellulosiche  definite  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  q-quater),  eccetto  tronchi  per  sega   e   per
impiallacciatura. 
    t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e  gassosi  di
origine non biologica. 
    u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini  di  trasporto,  se  la
fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2,  comma
1, lettera a). 
    v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in  conformita'
all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
  Parte  B.  Materie  prime  e  carburanti  il  cui   contributo   e'
considerato pari a due volte il  loro  contenuto  energetico  per  il
conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo  3,  comma  2;  tali
materie  prime  e  carburanti  non   concorrono   al   raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis. 
    a) Olio da cucina usato. 
    b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in  conformita'
al regolamento  (CE)  n.  1069/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio.».  
 
          Note all'art. 15: 
              -  Il  testo  dell'allegato   I   al   citato   decreto
          legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Allegato 1 (art. 3, comma 4) 
              Procedure di calcolo degli obiettivi 
              1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
              1. Ai fini del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui
          all' articolo 3,  comma  1,  il  consumo  finale  lordo  di
          energia da fonti rinnovabili e' calcolato come la somma: 
                a) del consumo finale lordo di elettricita' da  fonti
          energetiche rinnovabili; 
                b) del consumo  finale  lordo  di  energia  da  fonti
          rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; 
                c) del consumo finale di energia da fonti energetiche
          rinnovabili nei trasporti. 
              Per  il  calcolo  della  quota  di  energia  da   fonti
          rinnovabili   sul   consumo   finale   lordo,    il    gas,
          l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da  fonti  energetiche
          rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta  ai
          fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 
              2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano  i
          criteri di sostenibilita', con le modalita', i limiti e  le
          decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi  in
          considerazione. Ai fini del raggiungimento  dell'obiettivo,
          il  massimo  contributo  comune  dei  biocarburanti  e  dei
          bioliquidi prodotti  a  partire  dai  cereali  e  da  altre
          colture amidacee, zuccherine  e  oleaginose  e  da  colture
          coltivate su superfici  agricole  come  colture  principali
          soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7  %  del
          consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. 
              3. Ai fini del comma 1, lettera a), il  consumo  finale
          lordo di elettricita' da fonti energetiche  rinnovabili  e'
          calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello
          nazionale da fonti energetiche rinnovabili,  escludendo  la
          produzione di elettricita' in centrali di pompaggio con  il
          ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte. 
              4. Negli impianti multicombustibile  (centrali  ibride)
          che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si  tiene
          conto unicamente della parte di  elettricita'  prodotta  da
          fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo,  il  contributo  di
          ogni fonte di energia  e'  calcolato  sulla  base  del  suo
          contenuto energetico. 
              5.  L'elettricita'  da  energia  idraulica  ed  energia
          eolica  e'  presa  in  considerazione  conformemente   alla
          formula di normalizzazione definita al paragrafo 3. 
              6. Ai fini  del  comma  1,  lettera  b),  del  presente
          paragrafo, il consumo finale  lordo  di  energia  da  fonti
          rinnovabili per il riscaldamento  e  il  raffreddamento  e'
          calcolato   come   quantita'   di    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento prodotti a livello  nazionale  da  fonti
          rinnovabili piu' il  consumo  di  altre  energie  da  fonti
          rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in
          agricoltura,  in  silvicoltura  e  nella   pesca   per   il
          riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. 
              7.  Negli  impianti  multicombustibile  che  utilizzano
          fonti  rinnovabili  e   convenzionali,   si   tiene   conto
          unicamente della parte di calore e  di  freddo  prodotta  a
          partire da fonti  rinnovabili.  Ai  fini  del  calcolo,  il
          contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base
          del suo contenuto energetico. 
              8. Si tiene conto dell'energia da  calore  aerotermico,
          geotermico e idrotermale catturata da pompe  di  calore  ai
          fini  del  comma  1,  lettera  b),  a  condizione  che   il
          rendimento  finale  di  energia  ecceda  di  almeno  il  5%
          l'apporto energetico primario necessario per far funzionare
          le pompe di calore. La quantita' di calore  da  considerare
          quale energia da fonti rinnovabili ai fini  della  presente
          direttiva e' calcolato secondo la  metodologia  di  cui  al
          paragrafo 4. 
              9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b),  non  si  tiene
          conto dell'energia termica generata da  sistemi  energetici
          passivi, che consentono di diminuire il consumo di  energia
          in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il
          calore  generato  da  energia   prodotta   da   fonti   non
          rinnovabili. 
              10.  Il  contenuto  energetico   dei   carburanti   per
          autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello
          stesso paragrafo. 
              11.  La  quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e'
          calcolata dividendo il consumo finale lordo di  energia  da
          fonti energetiche rinnovabili per il consumo  finale  lordo
          di energia da  tutte  le  fonti  energetiche,  espressa  in
          percentuale. 
              12.  La  somma  di  cui  al  comma  1  e'  adeguata  in
          considerazione  dell'eventuale  ricorso   a   trasferimenti
          statistici o a progetti comuni con altri Stati membri  o  a
          progetti comuni con Paesi terzi. 
              In  caso  di  trasferimento  statistico,  la  quantita'
          trasferita: 
                a) a uno Stato membro e' dedotta dalla  quantita'  di
          energia rinnovabile presa in  considerazione  ai  fini  del
          raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,  comma
          1; 
                b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita'  di
          energia rinnovabile presa in  considerazione  ai  fini  del
          raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,  comma
          1. 
              In caso di progetto comune con Paesi  terzi,  l'energia
          elettrica importata e' aggiunta alla quantita'  di  energia
          rinnovabile   presa   in   considerazione   ai   fini   del
          raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,  comma
          1. 
              13. Nel calcolo del consumo  finale  lordo  di  energia
          nell'ambito  della  valutazione  del  conseguimento   degli
          obiettivi e della traiettoria indicativa, la  quantita'  di
          energia   consumata   nel   settore    dell'aviazione    e'
          considerata,  come  quota  del  consumo  finale  lordo   di
          energia, non superiore al 6,18 per cento. 
              14. La metodologia e le definizioni utilizzate  per  il
          calcolo  della  quota  di   energia   prodotta   da   fonti
          rinnovabili sono quelle fissate  dal  regolamento  (CE)  n.
          1099/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22
          ottobre 2008,  relativo  alle  statistiche  dell'energia  e
          successive modificazioni. 
              2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI  RINNOVABILI
          IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO 
              1. Ai fini del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui
          all'articolo  3,  comma  2,  si   applicano   le   seguenti
          disposizioni: 
                a) per  il  calcolo  del  denominatore,  ossia  della
          quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini
          del primo comma,  sono  presi  in  considerazione  solo  la
          benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto
          su   strada   e   su   rotaia    e    l'elettricitacompresa
          l'elettricita' utilizzata per la produzione  di  carburanti
          per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi  di  origine
          non biologica; 
                b)  per  il  calcolo  del  numeratore,  ossia   della
          quantita' di energia da  fonti  rinnovabili  consumata  nel
          trasporto  ai  fini  del  primo  comma,   sono   presi   in
          considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili
          consumati  in  tutte  le  forme  di  trasporto;la  presente
          lettera  si  applica  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera c-bis) del presente paragrafo; 
                c) per il calcolo del contributo di energia elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti  i  tipi
          di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti  per
          autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di  origine  non
          biologica  ai  fini  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'
          utilizzata la quota  nazionale  di  elettricita'  da  fonti
          rinnovabili, misurata  due  anni  prima  dell'anno  in  cui
          avviene il calcolo. Inoltre, per  il  calcolo  dell'energia
          elettrica da  fonti  rinnovabili  consumata  dal  trasporto
          ferroviario elettrificato, questo  consumo  e'  considerato
          pari a 2,5 volte il contenuto  energetico  dell'apporto  di
          elettricita'  da  fonti  energetiche  rinnovabili.  Per  il
          calcolo dell'elettricita'  prodotta  da  fonti  energetiche
          rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui
          alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte
          il  contenuto  energetico  dell'apporto   di   elettricita'
          proveniente da fonti energetiche rinnovabili; 
                c-bis)  per  il   calcolo   dei   biocarburanti   nel
          numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a
          partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine
          e oleaginose e da colture coltivate su  superfici  agricole
          come colture principali soprattutto a fini  energetici  non
          e' superiore al 7 %  del  consumo  finale  di  energia  nei
          trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite
          fissato: 
                  a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie
          prime ed altri carburanti  di  cui  all'allegato  I,  parte
          2.bis del presente allegato; 
                  b) i biocarburanti sostenibili prodotti da  colture
          principali coltivate su superfici  agricole  soprattutto  a
          fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere
          state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte
          C, paragrafo 8, lettera b), del  decreto  legislativo  n.66
          del 2005; 
                  c)  i  biocarburanti  sostenibili  provenienti   da
          colture agricole di secondo raccolto. 
              2. Ai  fini  della  dimostrazione  del  rispetto  degli
          obblighi  nazionali  di  cui  all'art.  3,  comma   2,   il
          contributo dei biocarburanti prodotti a partire da  materie
          prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte
          2-bis  e'  equivalente  al  doppio  di  quello   di   altri
          biocarburanti. 
              2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo  e'
          considerato pari a due volte il loro  contenuto  energetico
          per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo  3,
          comma 2. 
              Parte A: Materie prime e carburanti il  cui  contributo
          e'  considerato  pari  a  due  volte  il   loro   contenuto
          energetico  per  il  conseguimento  dell'obiettivo  di  cui
          all'articolo 3, comma 2 e una volta  per  il  conseguimento
          dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis. 
                a)  Alghe,  se  coltivate  su  terra  in   stagni   o
          fotobioreattori. 
                b) Frazione di  biomassa  corrispondente  ai  rifiuti
          urbani non differenziati, ma non ai rifiuti  domestici  non
          separati soggetti agli  obiettivi  di  riciclaggio  di  cui
          all'articolo 181 e allegato E  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n.152. 
                c) Rifiuto organico  come  definito  all'articolo183,
          comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e
          soggetto    alla    raccolta    differenziata    di     cui
          all'articolo183,  comma  1,   lettera   p),   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
                d) Frazione della biomassa corrispondente ai  rifiuti
          industriali non  idonei  all'uso  nella  catena  alimentare
          umana  o  animale,  incluso   materiale   proveniente   dal
          commercio al  dettaglio  e  all'ingrosso  e  dall'industria
          agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse
          le materie  prime  elencate  nella  parte  B  del  presente
          allegato. 
                e) Paglia. 
                f) Concime animale e fanghi di depurazione. 
                g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e
          fasci di frutti di palma vuoti. 
                h) Pece di tallolio. 
                i) Glicerina grezza. 
                l) Bagasse. 
                m) Vinacce e fecce di vino. 
                n) Gusci. 
                o) Pule. 
                p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. 
                q) Frazione della biomassa corrispondente ai  rifiuti
          e ai  residui  dell'attivita'  e  dell'industria  forestale
          quali   corteccia,   rami,    prodotti    di    diradamenti
          precommerciali, foglie, aghi,  chiome,  segatura,  schegge,
          liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina  e
          tallolio. 
                r)  Altre  materie  cellulosiche   di   origine   non
          alimentare  definite  all'articolo  2,  comma  1,   lettera
          q-quinquies). 
                s)   Altre   materie   ligno-cellulosiche    definite
          all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi
          per sega e per impiallacciatura. 
                t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi  e
          gassosi di origine non biologica. 
                u)  Cattura  e  utilizzo  del  carbonio  a  fini   di
          trasporto,  se  la  fonte  energetica  e'  rinnovabile   in
          conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
                v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile  in
          conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
              Parte B. Materie prime e carburanti il  cui  contributo
          e'  considerato  pari  a  due  volte  il   loro   contenuto
          energetico  per  il  conseguimento  dell'obiettivo  di  cui
          all'articolo 3, comma 2; tali materie  prime  e  carburanti
          non concorrono  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui
          all'articolo 3, comma 2-bis. 
                a) Olio da cucina usato. 
                b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2  in
          conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio.».