Art. 15 Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513 1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»; b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche: 1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricita'», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricita' utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»; 2) alla fine del punto 1, lettera b), e' aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»; 3) al punto 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' proveniente da fonti energetiche rinnovabili;»; 4) al punto 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato: a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato; b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2005; c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»; 5) il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.»; c) all'allegato I, dopo la parte 2, e' aggiunta la seguente parte: «2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2. Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis. a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. e) Paglia. f) Concime animale e fanghi di depurazione. g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti. h) Pece di tallolio. i) Glicerina grezza. l) Bagasse. m) Vinacce e fecce di vino. n) Gusci. o) Pule. p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio. r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies). s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis. a) Olio da cucina usato. b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
Note all'art. 15: - Il testo dell'allegato I al citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Allegato 1 (art. 3, comma 4) Procedure di calcolo degli obiettivi 1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all' articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e' calcolato come la somma: a) del consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili; b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilita', con le modalita', i limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. 3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili e' calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricita' in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte. 4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia eolica e' presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita al paragrafo 3. 6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e' calcolato come quantita' di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. 7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantita' di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva e' calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4. 9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello stesso paragrafo. 11. La quota di energia da fonti rinnovabili e' calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale. 12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi. In caso di trasferimento statistico, la quantita' trasferita: a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1; b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1. 13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantita' di energia consumata nel settore dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,18 per cento. 14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni. 2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricitacompresa l'elettricita' utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantita' di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto;la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo; c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' proveniente da fonti energetiche rinnovabili; c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato: a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato; b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n.66 del 2005; c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto. 2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti. 2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2. Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis. a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. c) Rifiuto organico come definito all'articolo183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. e) Paglia. f) Concime animale e fanghi di depurazione. g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti. h) Pece di tallolio. i) Glicerina grezza. l) Bagasse. m) Vinacce e fecce di vino. n) Gusci. o) Pule. p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio. r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies). s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis. a) Olio da cucina usato. b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».