Art. 17 
 
           Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo  7-quater,  comma
4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.  66,
non si applica alle scorte di  miscele  presenti  presso  i  depositi
all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e   fino   al   loro
esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni  dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,  e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3
febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2005, continua ad applicarsi limitatamente  alle  disposizioni  degli
articoli  3  e  4  che  disciplinano  la  trasmissione  di   dati   e
informazioni   all'ISPRA,   ed   e'   abrogato   per   le    restanti
disposizioni.». 
  3. Il decreto di cui  all'articolo  7-bis,  comma  6,  del  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera  g),
dell'articolo 4, e' adottato entro 120 giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 
  4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,
sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7. 
  5. Al fine di consentire  agli  operatori  di  adeguarsi  al  nuovo
regime incentivante, il comma  5-ter  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e'
abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme  le
disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in  caso
di maggiorazione di cui al presente decreto. 
  6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  sono
apportate modifiche al decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 23 gennaio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31,  in  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto legislativo. 
  7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per  il  testo  dell'articolo  7-quater  del  decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'art. 6. 
              -  Il  testo  dell'articolo  10  del   citato   decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 10. Abrogazioni e  disposizioni  transitorie  e
          finali. 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono abrogati il  decreto  legislativo  18
          aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4  novembre
          1997, n. 413, e non trovano  applicazione  il  D.P.C.M.  23
          novembre 2000, n. 434, il D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 e
          il D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n.  29,  nonche'  il  D.M.  10
          febbraio 2000 del Ministro dell'ambiente  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle  metodiche
          per il controllo del tenore di  benzene  e  di  idrocarburi
          aromatici totali nelle benzine. 
              2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua  ad  applicarsi
          limitatamente alle disposizioni degli articoli 3  e  4  che
          disciplinano  la  trasmissione  di  dati   e   informazioni
          all'ISPRA, ed e' abrogato per le restanti disposizioni. 
              3.  Con  appositi  regolamenti,  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio, di concerto con il Ministro  della  salute,
          con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
          modifica degli Allegati III, IV  e  V,  relativamente  alle
          modalita' esecutive delle procedure ivi disciplinate. 
              4. Con appositi decreti del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, di concerto  con  il  Ministro
          della salute, con il Ministro delle attivita' produttive  e
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'articolo 13 della legge 4 febbraio  2005,  n.  11,  si
          provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto,
          al fine di dare attuazione a successive  norme  comunitarie
          non autonomamente applicabili per le parti in cui le stesse
          modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
          tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite  con
          il presente decreto. 
              5. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono
          scaturire nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la
          finanza pubblica e, relativamente  alle  attivita'  di  cui
          agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i  soggetti
          ivi indicati provvedono con le risorse umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              6. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  7-bis   del   decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 4. 
              - Per il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo
          3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente  decreto,
          si veda nelle note alle premesse.