Art. 7 
 
          Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne 
        e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
 
  1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita'  di  cui
all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali
e specifici di apprendimento conseguiti  in  italiano,  matematica  e
inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curricolo.
Tali rilevazioni sono effettuate  nella  classe  terza  della  scuola
secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo  6,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80,
come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto. 
  2.  Le  prove  di  cui  al  comma  1  supportano  il  processo   di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  strumenti
utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione
didattica. 
  3. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di
apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di
comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con
gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e
la  relativa  partecipazione  rappresenta  requisito  di   ammissione
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le  alunne  e
gli alunni risultati assenti per gravi motivi  documentati,  valutati
dal consiglio di classe, e'  prevista  una  sessione  suppletiva  per
l'espletamento delle prove. 
  5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali
costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie
d'istituto.