Art. 8 
 
              Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 
 
  1. L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  e'
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e  le  competenze
acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 
  2. Presso le  istituzioni  scolastiche  del  sistema  nazionale  di
istruzione  e'  costituita  la  commissione  d'esame,  articolata  in
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti  del
consiglio di  classe.  Per  ogni  istituzione  scolastica  svolge  le
funzioni  di  Presidente  il  dirigente  scolastico,  o  un   docente
collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  in  caso  di
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione  scolastica.
Per ogni istituzione  scolastica  paritaria  svolge  le  funzioni  di
Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche. 
  3. L'esame di Stato e'  costituito  da  tre  prove  scritte  ed  un
colloquio, valutati con votazioni in decimi. La  commissione  d'esame
predispone le prove d'esame ed i  criteri  per  la  correzione  e  la
valutazione. 
  4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze  definite
nel profilo finale dello studente secondo  le  Indicazioni  nazionali
per il curricolo, sono: 
    a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento,  intesa  ad  accertare  la  padronanza  della  stessa
lingua; 
    b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
    c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,  articolata
in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
  5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le  conoscenze  descritte
nel profilo finale dello studente secondo le  Indicazioni  nazionali,
con particolare  attenzione  alla  capacita'  di  argomentazione,  di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il
livello  di  padronanza  delle  competenze  di  cittadinanza,   delle
competenze nelle  lingue  straniere.  Per  i  percorsi  ad  indirizzo
musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo  svolgimento
di una prova pratica di strumento. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono  definite  le  modalita'  di  articolazione  e  di
svolgimento delle prove. 
  7.   La   commissione   d'esame   delibera,   su   proposta   della
sottocommissione, la  valutazione  finale  complessiva  espressa  con
votazione in decimi, derivante dalla  media,  arrotondata  all'unita'
superiore per frazioni pari  o  superiori  a  0,5,  tra  il  voto  di
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui  al
comma 3. L'esame si intende superato se  il  candidato  consegue  una
votazione complessiva di almeno sei decimi. 
  8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci  decimi
puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita'
della commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
  9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto  della
valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 
  10. Per le alunne e gli alunni risultati  assenti  ad  una  o  piu'
prove, per  gravi  motivi  documentati,  valutati  dal  consiglio  di
classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 
  11. Gli esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici  mediante
affissione all'albo della scuola. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni  scolastiche).  -
          1. Nell'ambito dell'amministrazione  scolastica  periferica
          e' istituita  la  qualifica  dirigenziale  per  i  capi  di
          istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
          alle quali e' stata attribuita  personalita'  giuridica  ed
          autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15  marzo  1997,
          n.  59  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.   I
          dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
          regionale e  rispondono,  agli  effetti  dell'art.  21,  in
          ordine ai risultati, che sono valutati tenuto  conto  della
          specificita' delle funzioni e sulla  base  delle  verifiche
          effettuate da un nucleo  di  valutazione  istituito  presso
          l'amministrazione scolastica regionale,  presieduto  da  un
          dirigente e composto  da  esperti  anche  non  appartenenti
          all'amministrazione stessa. 
              2. Il  dirigente  scolastico   assicura   la   gestione
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legale  rappresentanza,
          e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e
          strumentali e dei  risultati  del  servizio.  Nel  rispetto
          delle  competenze  degli  organi   collegiali   scolastici,
          spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi   poteri   di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse umane.  In  particolare,  il  dirigente  scolastico
          organizza  l'attivita'  scolastica   secondo   criteri   di
          efficienza e di efficacia formative ed  e'  titolare  delle
          relazioni sindacali. 
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2,
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la
          collaborazione  delle  risorse  culturali,   professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento
          da parte degli alunni. 
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
              5.   Nello   svolgimento   delle    proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale. 
              6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia informazione e un efficace raccordo  per  l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 
              7. I capi di istituto con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa
          frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto  della
          preposizione  alle  istituzioni   scolastiche   dotate   di
          autonomia e della personalita' giuridica a norma  dell'art.
          21  della  legge  15  marzo   1997,   n.   59e   successive
          modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,  per  quanto
          possibile, la titolarita' della sede di servizio. 
              8. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio
          decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e  la  durata
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione
          ai diversi moduli formativi  e  delle  connesse  verifiche;
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione
          della qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli  organi
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili
          dell'articolazione  e  del  coordinamento  dei  corsi   sul
          territorio, definendone i criteri; stabilisce le  modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati. 
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le
          industrie artistiche e delle accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza, e'  equiparata  alla  dirigenza  dei
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
              10. Contestualmente  all'attribuzione  della  qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e  alle
          vicedirettrici   degli   educandati   sono   soppressi    i
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli. 
              11. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o
          siano  in   esonero   sindacale,   distaccati,   comandati,
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli nell'ambito della formazione prevista  dal  presente
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'art.  29.  In
          tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini  giuridici
          dalla prima applicazione  degli  inquadramenti  di  cui  al
          comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione  ad
          una istituzione scolastica autonoma.».