Art. 11 
 
           Conferenza nazionale per il diritto allo studio 
 
  1. Presso il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e' istituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, la Conferenza nazionale per  il  diritto  allo  studio,  di
seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  un
rappresentante della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  un
rappresentante  dell'ANCI,  uno  dell'UPI,  un  rappresentante  delle
associazioni dei genitori  e  un  rappresentante  delle  associazioni
degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti
componente dell'Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto,  e'  costituita  la  Conferenza  e  sono
disciplinate le modalita' di organizzazione della medesima. 
  3.  La  Conferenza  e'  convocata  dal  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  almeno  una  volta  l'anno.   La
partecipazione alla Conferenza non da' titolo a gettoni di  presenza,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.