Art. 19 
 
 
                           Forma e recesso 
 
  1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile  e'  stipulato
per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della  prova,
e  disciplina  l'esecuzione  della  prestazione   lavorativa   svolta
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo  alle  forme  di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti
utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi'  i  tempi  di
riposo del lavoratore nonche'  le  misure  tecniche  e  organizzative
necessarie per assicurare  la  disconnessione  del  lavoratore  dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
  2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere  a  termine  o  a  tempo
indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire  con  un
preavviso non inferiore a  trenta  giorni.  Nel  caso  di  lavoratori
disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non
puo' essere  inferiore  a  novanta  giorni,  al  fine  di  consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi  di  lavoro  rispetto  alle
esigenze di vita  e  di  cura  del  lavoratore.  In  presenza  di  un
giustificato motivo, ciascuno  dei  contraenti  puo'  recedere  prima
della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o
senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta l'art. 1 della  citata  legge  n.  68  del
          1999: 
              «Art. 1 (Collocamento dei disabili). - 1.  La  presente
          legge ha come finalita' la  promozione  dell'inserimento  e
          della integrazione lavorativa delle  persone  disabili  nel
          mondo del  lavoro  attraverso  servizi  di  sostegno  e  di
          collocamento mirato. Essa si applica: 
                a)  alle  persone  in  eta'  lavorativa  affette   da
          minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai  portatori
          di handicap  intellettivo,  che  comportino  una  riduzione
          della capacita'  lavorativa  superiore  al  45  per  cento,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita'  alla
          tabella indicativa delle  percentuali  di  invalidita'  per
          minorazioni e  malattie  invalidanti  approvata,  ai  sensi
          dell'art. 2 del decreto legislativo 23  novembre  1988,  n.
          509,  dal  Ministero  della  sanita'   sulla   base   della
          classificazione internazionale delle menomazioni  elaborata
          dalla Organizzazione mondiale della sanita',  nonche'  alle
          persone nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1,  della
          legge 12 giugno 1984, n. 222; 
                b) alle persone invalide del lavoro con un  grado  di
          invalidita'  superiore   al   33   per   cento,   accertata
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
          base alle disposizioni vigenti; 
                c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui  alle
          leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e
          26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; 
                d) alle persone invalide di guerra,  invalide  civili
          di guerra e invalide per servizio con minorazioni  ascritte
          dalla  prima  all'ottava  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Agli effetti della presente legge si  intendono  per
          non vedenti coloro che sono colpiti da cecita'  assoluta  o
          hanno un residuo visivo  non  superiore  ad  un  decimo  ad
          entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si  intendono
          per sordomuti coloro che sono  colpiti  da  sordita'  dalla
          nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 
              3.  Restano  ferme  le  norme   per   i   centralinisti
          telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
          594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778,  5
          marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno  1971,
          n.  397,  e  29  marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per   i
          massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
          leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403,  le
          norme per i terapisti della riabilitazione non  vedenti  di
          cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme  per  gli
          insegnanti non vedenti di cui all'art. 61  della  legge  20
          maggio 1982, n.  270.  Per  l'assunzione  obbligatoria  dei
          sordomuti restano altresi' ferme  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. 
              4. L'accertamento delle condizioni  di  disabilita'  di
          cui al presente articolo, che danno diritto di accedere  al
          sistema  per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  e'
          effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della  legge
          5  febbraio  1992,  n.  104,  secondo  i  criteri  indicati
          nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  entro  centoventi
          giorni dalla data di cui  all'art.  23,  comma  1.  Con  il
          medesimo atto vengono stabiliti i criteri  e  le  modalita'
          per l'effettuazione delle  visite  sanitarie  di  controllo
          della permanenza dello stato invalidante. 
              5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
          testo  unico   delle   disposizioni   per   l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali, approvato con decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
          verifica della residua capacita'  lavorativa  derivante  da
          infortunio sul lavoro e  malattia  professionale,  ai  fini
          dell'accertamento  delle  condizioni  di   disabilita'   e'
          ritenuta sufficiente  la  presentazione  di  certificazione
          rilasciata dall'INAIL. 
              6. Per i soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
          l'accertamento delle condizioni di  disabilita'  che  danno
          diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
          dei disabili continua ad essere effettuato ai  sensi  delle
          disposizioni del testo unico  delle  norme  in  materia  di
          pensioni di guerra, approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni. 
              7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono  tenuti
          a garantire la conservazione del posto  di  lavoro  a  quei
          soggetti   che,   non   essendo   disabili    al    momento
          dell'assunzione,  abbiano  acquisito  per  infortunio   sul
          lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.».