Art. 22 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
  1. Il datore di lavoro garantisce la  salute  e  la  sicurezza  del
lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a
tal fine consegna al lavoratore e al  rappresentante  dei  lavoratori
per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa  scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i  rischi  specifici
connessi alla particolare modalita' di  esecuzione  del  rapporto  di
lavoro. 
  2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle  misure
di prevenzione predisposte dal datore di lavoro  per  fronteggiare  i
rischi connessi  all'esecuzione  della  prestazione  all'esterno  dei
locali aziendali.