Art. 4 
 
 
Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti 
 
  1. In  attuazione  dell'articolo  184-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  il  presente  Capo  stabilisce  i
requisiti generali da soddisfare affinche' le terre e rocce da  scavo
generate in cantieri di piccole dimensioni,  in  cantieri  di  grandi
dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA  e
AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonche'
le  disposizioni  comuni  ad  esse  applicabili.  Il  presente   Capo
definisce, altresi', le procedure per garantire  che  la  gestione  e
l'utilizzo delle terre e rocce da scavo  come  sottoprodotti  avvenga
senza pericolo per la salute dell'uomo  e  senza  recare  pregiudizio
all'ambiente. 
  2. Ai fini del comma 1 e  ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1,
lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  terre
e  rocce  da  scavo  per  essere  qualificate  sottoprodotti   devono
soddisfare i seguenti requisiti: 
    a) sono generate durante la realizzazione  di  un'opera,  di  cui
costituiscono parte integrante e il cui  scopo  primario  non  e'  la
produzione di tale materiale; 
    b) il loro utilizzo e' conforme alle disposizioni  del  piano  di
utilizzo  di  cui  all'articolo  9  o  della  dichiarazione  di   cui
all'articolo 21, e si realizza: 
      1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale  e'
stato generato  o  di  un'opera  diversa,  per  la  realizzazione  di
reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   miglioramenti
fondiari  o  viari,  recuperi  ambientali  oppure  altre   forme   di
ripristini e miglioramenti ambientali; 
      2) in processi produttivi,  in  sostituzione  di  materiali  di
cava; 
    c) sono idonee ad essere  utilizzate  direttamente,  ossia  senza
alcun   ulteriore   trattamento   diverso   dalla   normale   pratica
industriale; 
    d) soddisfano i requisiti di  qualita'  ambientale  espressamente
previsti dal Capo II o dal Capo  III  o  dal  Capo  IV  del  presente
regolamento, per le modalita'  di  utilizzo  specifico  di  cui  alla
lettera b). 
  3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo  contengano  materiali
di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti
ai materiali di origine  naturale  non  puo'  superare  la  quantita'
massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la  metodologia  di
cui all'allegato 10. Oltre al  rispetto  dei  requisiti  di  qualita'
ambientale di cui al comma 2, lettera d),  le  matrici  materiali  di
riporto sono sottoposte al test di cessione,  effettuato  secondo  le
metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio
1998, recante «Individuazione dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti
alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16  aprile  1998,  per  i
parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di
accertare il rispetto delle concentrazioni soglia  di  contaminazione
delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo
5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  o,
comunque, dei valori di  fondo  naturale  stabiliti  per  il  sito  e
approvati dagli enti di controllo. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  24,   comma   2,
sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre  e  rocce  da  scavo
contenenti amianto presente negli  affioramenti  geologici  naturali,
alle terre e  rocce  da  scavo,  ai  fini  del  loro  utilizzo  quali
sottoprodotti, si applica per il  parametro  amianto  la  Tabella  1,
Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, secondo quanto previsto  dall'allegato  4  al  presente
regolamento. Il parametro amianto e'  escluso  dall'applicazione  del
test di cessione. 
  5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi  2,  3  e  4  e'
attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del  piano  di
utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonche'  della
dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformita' alle previsioni del
presente regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 184-bis, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 183, comma  1,  lettera
          qq, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 183 (Definizioni). - (omissis); 
              qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1,  o
          che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.  184-bis,
          comma 2; 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo della Tabella 2, Allegato  5,  al
          Titolo  V,  della  Parte   Quarta,   del   citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              (*(asterisco)) Non sono disponibili dati di letteratura
          tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma
          giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la
          definizione del limite si propone un confronto con  ARPA  e
          Regioni.". 
              - Per il testo della Tabella 1, allegato 5,  al  Titolo
          V, della Parte Quarta, del citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.