Art. 15 Commissione del concorso 1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e' nominata con decreto del direttore generale. 2. La Commissione e' composta da un presidente e due componenti e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione e' integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione e' aggregato un ulteriore componente esperto in informatica. 3. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. 4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. 5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area. 8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalita' di nomina previste dal presente articolo. 10. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.