Art. 15 
 
                      Commissione del concorso 
 
  1.  La  Commissione  esaminatrice  dei  candidati  al  concorso  di
ammissione al  corso  di  formazione  dirigenziale  e'  nominata  con
decreto del direttore generale. 
  2. La Commissione e' composta da un presidente e due  componenti  e
puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da  non  piu'
di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione e'
integrata  da  un  componente  esperto  per  ciascuna  delle   lingue
straniere prescelte dai candidati.  In  sede  di  prova  orale,  alla
commissione  e'  aggregato  un  ulteriore   componente   esperto   in
informatica. 
  3. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari,
contabili,  avvocati  e  procuratori  dello   Stato,   dirigenti   di
amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal  Ministero,  che
ricoprano o abbiano ricoperto un  incarico  di  direzione  di  uffici
dirigenziali generali, professori  di  prima  fascia  di  universita'
statali e non statali. Soltanto in  caso  di  comprovata  carenza  di
personale nelle qualifiche  citate,  la  funzione  di  presidente  e'
esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche  appartenenti
all'amministrazione scolastica centrale e periferica o  da  dirigenti
scolastici, con un'anzianita',  nei  ruoli  dirigenziali,  di  almeno
dieci anni. 
  4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti  scolastici  con
un'anzianita', nei ruoli  dirigenziali,  di  almeno  cinque  anni  di
servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici  oppure  fra  i  dirigenti
amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del
concorso,  in  entrambi  i  casi   con   un'anzianita',   nei   ruoli
dirigenziali, di almeno cinque anni. 
  5.  I  componenti  aggregati  esperti  di  lingua  straniera   sono
designati indifferentemente tra i professori universitari di prima  o
seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i  docenti  di  ruolo
abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della  relativa
lingua, in quest'ultimo caso purche' in  possesso  di  almeno  cinque
anni di servizio specifico. 
  6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra
i docenti  di  ruolo  abilitati  nell'insegnamento  della  classe  di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di  servizio
specifico. 
  7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale  appartenente
al personale amministrativo della terza area. 
  8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova  scritta  sia
superiore  alle  duecentocinquanta  unita',  la  composizione   della
commissione  iniziale  e'  integrata  in  modo  da   costituire   una
sottocommissione per ogni gruppo, o  frazione,  di  duecentocinquanta
candidati, inclusi  i  membri  aggregati.  Ogni  sottocommissione  e'
composta da un presidente aggiunto, due  componenti  aggiunti  ed  un
segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei
commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale  coordina  i
lavori delle sottocommissioni. 
  9. Il provvedimento di nomina della commissione e  delle  eventuali
sottocommissioni indica almeno un supplente per  ciascun  componente,
scelto secondo le modalita' di nomina previste dal presente articolo. 
  10. La composizione delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i  generi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
  11.  Per  i  compensi  dei  componenti  delle  commissioni,   delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza  di  concorso
si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23
marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12  marzo  2012,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del  decreto-legge
31 maggio 2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.