Art. 4 
 
    Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
disciplina l'introduzione di procedure di allerta e  di  composizione
assistita della crisi, di  natura  non  giudiziale  e  confidenziale,
finalizzate a incentivare l'emersione anticipata  della  crisi  e  ad
agevolare lo svolgimento di  trattative  tra  debitore  e  creditori,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuare i casi in cui le  procedure  di  cui  al  presente
articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che  non
si applichino alle societa' quotate  in  borsa  o  in  altro  mercato
regolamentato e alle grandi imprese  come  definite  dalla  normativa
dell'Unione europea; 
    b) prevedere l'istituzione presso ciascuna camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di  un  apposito  organismo  che
assista il debitore nella procedura di composizione  assistita  della
crisi; prevedere che  l'organismo  nomini  un  collegio  composto  da
almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli  iscritti  all'albo
di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  o),  dal  presidente  della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale  competente
per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno  designato,  tra  gli
iscritti al predetto albo,  dalla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura  e  uno  designato,  tra  gli  iscritti  al
medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire  al  predetto
organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una
soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro
un congruo termine, prorogabile solo a fronte di  positivi  riscontri
delle trattative e, in ogni caso, non  superiore  complessivamente  a
sei mesi; precisare  le  condizioni  in  base  alle  quali  gli  atti
istruttori della procedura possono essere  utilizzati  nell'eventuale
fase   giudiziale;   prevedere   che   l'organismo   dia    immediata
comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui  alla  lettera
d) dell'avvenuta presentazione  dell'istanza  di  cui  alla  presente
lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine
di cui alla presente lettera, verifichi se  e'  stata  raggiunta  una
soluzione concordata tra il debitore e i  creditori;  prevedere  che,
qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e
attesti lo  stato  di  insolvenza,  l'organismo  ne  dia  notizia  al
pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui  il  debitore
ha  sede,  ai  fini  del  tempestivo   accertamento   dell'insolvenza
medesima; 
    c) porre a  carico  degli  organi  di  controllo  societari,  del
revisore  contabile  e  delle   societa'   di   revisione,   ciascuno
nell'ambito   delle   proprie   funzioni,   l'obbligo   di   avvisare
immediatamente l'organo amministrativo della societa'  dell'esistenza
di fondati indizi  della  crisi,  da  individuare  secondo  parametri
corrispondenti a quelli rilevanti ai fini  del  riconoscimento  delle
misure premiali di cui alla lettera  h),  e,  in  caso  di  omessa  o
inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di  cui
alla lettera b); 
    d)  imporre  a  creditori  pubblici  qualificati,  tra   cui   in
particolare l'Agenzia delle entrate, gli  enti  previdenziali  e  gli
agenti  della  riscossione  delle  imposte,  l'obbligo,  a  pena   di
inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o
per i quali procedono, di segnalare  immediatamente  agli  organi  di
controllo della societa' e, in ogni caso, all'organismo di  cui  alla
lettera b), il  perdurare  di  inadempimenti  di  importo  rilevante;
definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base  di  criteri
non assoluti  ma  relativi,  come  tali  rapportati  alle  dimensioni
dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non  versato
delle  imposte  o  dei  contributi  previdenziali  autodichiarati   o
definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali  da  assicurare
l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a  tutte
le imprese soggette alle  procedure  di  cui  al  presente  articolo;
prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato  avviso
al debitore che la sua esposizione debitoria  ha  superato  l'importo
rilevante  di  cui  alla  presente  lettera  e  che  effettuera'   la
segnalazione agli organi di controllo della societa' e  all'organismo
di cui alla lettera b), se entro i successivi tre  mesi  il  debitore
non abbia attivato il procedimento di  composizione  assistita  della
crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un  accordo
con  il  creditore  pubblico  qualificato   o   non   abbia   chiesto
l'ammissione ad una procedura concorsuale; 
    e) stabilire che l'organismo di cui alla lettera  b),  a  seguito
delle segnalazioni ricevute  o  su  istanza  del  debitore,  convochi
immediatamente,  in  via  riservata  e  confidenziale,  il   debitore
medesimo nonche', ove si tratti  di  societa'  dotata  di  organi  di
controllo,  anche  i  componenti  di  questi  ultimi,  al   fine   di
individuare nel piu' breve tempo  possibile,  previa  verifica  della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure
idonee a porre rimedio allo stato di crisi; 
    f)  determinare  i  criteri  di  responsabilita'   del   collegio
sindacale  in  modo  che,  in  caso  di  segnalazione  all'organo  di
amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b),  non  ricorra
la responsabilita' solidale dei sindaci con gli amministratori per le
conseguenze pregiudizievoli dei fatti o  delle  omissioni  successivi
alla predetta segnalazione; 
    g) consentire al debitore che abbia presentato l'istanza  di  cui
alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della  lettera  e)
di  chiedere  alla  sezione  specializzata  in  materia  di   impresa
l'adozione, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,
delle  misure  protettive  necessarie  per  condurre  a  termine   le
trattative in  corso,  disciplinandone  durata,  effetti,  regime  di
pubblicita', competenza a emetterle e revocabilita', anche  d'ufficio
in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti
di cui alla lettera b)  riferisce  che  non  vi  e'  possibilita'  di
addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi  sono
significativi  progressi  nell'attuazione  delle  misure   idonee   a
superare la crisi medesima; 
    h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale  sia  in
termini di responsabilita' personale, in favore dell'imprenditore che
ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha
tempestivamente   chiesto   l'omologazione   di   un    accordo    di
ristrutturazione o  proposto  un  concordato  preventivo  o  proposto
ricorso per l'apertura della procedura  di  liquidazione  giudiziale;
includere tra  le  misure  premiali  in  termini  di  responsabilita'
personale la causa di non punibilita' per il  delitto  di  bancarotta
semplice e per gli altri reati  previsti  dalla  legge  fallimentare,
quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di  speciale  tenuita'
ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri  reati,
nonche' una  congrua  riduzione  degli  interessi  e  delle  sanzioni
correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della
medesima procedura; prevedere che il  requisito  della  tempestivita'
ricorra esclusivamente quando il debitore abbia  proposto  una  delle
predette istanze, entro il termine di sei  mesi  dal  verificarsi  di
determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando,
in particolare, il rapporto  tra  mezzi  propri  e  mezzi  di  terzi,
l'indice  di  rotazione  dei  crediti,  l'indice  di  rotazione   del
magazzino e l'indice di liquidita'; 
    i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita
della crisi avviata ai sensi  della  lettera  b)  e  il  procedimento
iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in  particolare,  che,
ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera  b),  il
creditore  qualificato  sospenda  la  segnalazione;   prevedere   che
l'organismo di cui alla lettera b)  dia  comunicazione  ai  creditori
pubblici qualificati  della  conclusione  del  procedimento  iniziato
innanzi ad esso; stabilire  il  termine,  adeguatamente  contenuto  e
decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o  da
quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di cui  alla  lettera  b),  entro  il  quale  il  creditore  pubblico
qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d),  qualora
il debitore, prima della  scadenza  del  termine  stesso,  non  abbia
avviato la procedura di composizione  assistita  della  crisi  o  non
abbia estinto il debito o non  abbia  raggiunto  un  accordo  con  il
creditore pubblico qualificato o non abbia  chiesto  l'ammissione  ad
una procedura concorsuale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 219  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art.  219  (Circostanze   aggravanti   e   circostanza
          attenuante). - Nel caso  in  cui  i  fatti  previsti  negli
          articoli  216,  217  e  218  hanno   cagionato   un   danno
          patrimoniale  di  rilevante  gravita',  le  pene  da   essi
          stabilite sono aumentate fino alla meta'. 
              Le  pene  stabilite  negli   articoli   suddetti   sono
          aumentate: 
                1) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra  quelli
          previsti in ciascuno degli articoli indicati; 
                2) se il colpevole per divieto di  legge  non  poteva
          esercitare un'impresa commerciale. 
              Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma  hanno
          cagionato un danno patrimoniale di  speciale  tenuita',  le
          pene sono ridotte fino al terzo.».