Art. 5 
 
                   Ambito di applicazione dell'AIR 
 
  1. La disciplina  dell'AIR  si  applica  agli  atti  normativi  del
Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i
provvedimenti normativi interministeriali e i  disegni  di  legge  di
iniziativa governativa. 
  2. Per  interventi  normativi  che  riguardano  diversi  settori  o
materie, l'AIR e' svolta distintamente per ciascun settore o materia.
In tal caso, l'Amministrazione proponente  redige  la  relazione  AIR
generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o  per
materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente  da  due  o
piu'  Amministrazioni,  l'AIR   e'   svolta   dalle   amministrazioni
co-proponenti per i  rispettivi  profili  di  competenza.  Le  stesse
amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR.