Art. 6 
 
                     Casi di esclusione dell'AIR 
 
  1. L'AIR e' esclusa con riguardo a: 
    a) disegni di legge costituzionale; 
    b) norme di attuazione degli  statuti  delle  Regioni  a  statuto
speciale; 
    c) disposizioni direttamente incidenti su interessi  fondamentali
in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; 
    d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica  di  trattati
internazionali; 
    e) norme di mero recepimento di disposizioni  recate  da  accordi
internazionali ratificati; 
    f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; 
    g) testi unici meramente compilativi; 
    h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi  4-bis
e  4-ter,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   e   successive
modificazioni. 
  2. L'Amministrazione proponente,  laddove  non  abbia  indicato  la
sussistenza  di  una  causa  di  esclusione  dall'AIR  nel  Programma
normativo, la comunica al  DAGL  almeno  trenta  giorni  prima  della
richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della
riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Tale  termine  puo'
essere ridotto su richiesta dell'Amministrazione per motivate ragioni
di urgenza. 
  3. Il DAGL verifica la sussistenza della  causa  di  esclusione  e,
qualora ritenga che la  stessa  non  sussista  per  la  valutata  non
riconducibilita' del provvedimento in tutto o in parte  alle  materie
di cui al comma  1,  chiede  l'effettuazione  dell'AIR,  subordinando
all'acquisizione della relazione AIR l'iscrizione  del  provvedimento
all'ordine del giorno della riunione preparatoria del  Consiglio  dei
ministri. 
  4.  In  caso  di  esclusione  dell'AIR,  ove  sia  richiesto  dalle
Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri,  la  relazione
illustrativa che accompagna  il  provvedimento  viene  integrata  con
l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e  pubbliche
amministrazioni, nonche' della comparazione delle  eventuali  opzioni
regolatorie considerate. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 17, commi 4-bis e 4-ter, della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.