Art. 8 
 
                            Fasi dell'AIR 
 
  1. L'Amministrazione avvia l'AIR contestualmente all'individuazione
dell'esigenza di un intervento normativo. 
  2. L'AIR, fatte salve le indicazioni contenute nella  direttiva  di
cui all'articolo 3, comma 1, si articola nelle seguenti fasi: 
    a)  analisi  del  contesto  e  individuazione  dei  problemi   da
affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in  cui
si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle  esigenze  e
dei profili critici di tipo normativo,  amministrativo,  economico  e
sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al
mancato conseguimento degli effetti  attesi  da  altri  provvedimenti
vigenti, che motivano il nuovo intervento; 
    b) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati,
dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica; 
    c)  definizione  degli   obiettivi   dell'intervento   normativo,
coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a); 
    d) elaborazione delle opzioni, anche  di  natura  non  normativa,
inclusa quella di non intervento (c.d. opzione zero); 
    e)  valutazione   preliminare   delle   opzioni,   con   riguardo
all'efficacia,  alla  proporzionalita'   e   alla   fattibilita',   e
conseguente individuazione delle opzioni attuabili; 
    f) comparazione  delle  opzioni  attuabili,  valutandone  e,  ove
possibile, quantificandone i principali impatti  di  natura  sociale,
economica, ambientale e territoriale  per  le  diverse  categorie  di
destinatari; la valutazione tiene anche  conto  degli  effetti  sulle
PMI, degli oneri amministrativi, degli effetti  sulla  concorrenza  e
del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea; 
    g)  individuazione  dell'opzione  preferita,   delle   condizioni
specifiche per la sua attuazione e delle modalita'  di  effettuazione
del monitoraggio e della successiva valutazione. 
  3.  Nello  svolgimento  dell'AIR  l'Amministrazione  ricorre   alla
consultazione, secondo quanto  stabilito  dagli  articoli  16  e  17,
nonche'  ad  evidenze  di  tipo  quantitativo,  ivi  comprese  quelle
desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza. 
  4.  L'analisi  di  impatto  tiene  conto  degli  esiti  delle   VIR
eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse  per
materia.