Art. 9 
 
            Presentazione e verifica della relazione AIR 
 
  1.  Fatto  salvo   quanto   previsto   dall'articolo   10   per   i
decreti-legge, per ogni iniziativa normativa, per la  quale  non  sia
stata verificata dal DAGL la sussistenza dei motivi di esclusione  di
cui all'articolo 6 o non sia  stata  concessa  l'esenzione  ai  sensi
dell'articolo 7, l'Amministrazione proponente  elabora  la  relazione
AIR, che documenta l'analisi di cui  all'articolo  8  e  i  risultati
delle valutazioni svolte. 
  2. La relazione AIR e' trasmessa al DAGL, per la relativa verifica,
contestualmente  alla  richiesta  di  iscrizione  del   provvedimento
all'ordine del giorno della riunione preparatoria del  Consiglio  dei
ministri. 
  3. Il DAGL, ai  fini  dell'iscrizione  all'ordine  del  giorno  del
Consiglio dei ministri, verifica l'adeguatezza e la completezza delle
attivita'  di  analisi,  documentate  nella  relazione  AIR,   e   la
correttezza  dei  metodi  di  valutazione  applicati.  Il  DAGL  puo'
richiedere   integrazioni   e   chiarimenti   alle    Amministrazioni
proponenti, formulando eventuale avviso ostativo in caso  di  mancato
adeguamento della relazione AIR. L'avviso ostativo e'  comunicato  al
Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei
ministri, ai  fini  della  decisione  in  ordine  all'iscrizione  del
provvedimento all'ordine del giorno della riunione  preparatoria  del
Consiglio dei ministri. 
  4.  Per  i  disegni  di  legge  governativi  e  i  regolamenti  che
introducono restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  di  attivita'
economiche,  la  relazione  AIR  e'  trasmessa   dall'Amministrazione
proponente  al  DAGL  successivamente  all'acquisizione  del   parere
dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  ai  sensi
dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
unitamente a tale parere. 
  5. All'atto della richiesta di parere al Consiglio  di  Stato,  gli
schemi regolamentari sono corredati di relazione AIR gia'  verificata
dal DAGL. Per i regolamenti da adottare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  in  caso  di  mancato
riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni da  parte
del DAGL entro sette giorni dalla ricezione della relazione  AIR,  la
relazione stessa si intende positivamente verificata. 
  6.  Per  l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  dei
ministri le proposte di atti normativi sono  corredate  di  relazione
AIR, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 6 e 7. 
  7. La relazione AIR che accompagna il provvedimento, verificata dal
DAGL,  e'  trasmessa  al  Parlamento  ed  e'  pubblicata   sul   sito
istituzionale  dell'Amministrazione  proponente,  nonche'  sul   sito
istituzionale del Governo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  34,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 34 (Liberalizzazione delle  attivita'  economiche
          ed eliminazione dei controlli ex-ante). - (omissis). 
              5. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
          e' tenuta a rendere parere  obbligatorio,  da  rendere  nel
          termine di trenta giorni  decorrenti  dalla  ricezione  del
          provvedimento, in  merito  al  rispetto  del  principio  di
          proporzionalita' sui  disegni  di  legge  governativi  e  i
          regolamenti  che  introducono  restrizioni  all'accesso   e
          all'esercizio di attivita' economiche. 
              (omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.