Art. 13 
 
 
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
                 e forestali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2018, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2018,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed  internazionali
e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione «  Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  l'anno
finanziario 2018, ai competenti capitoli dello  stato  di  previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  il
medesimo  anno,  secondo   la   ripartizione   percentuale   indicata
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2018 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135,e successive modificazioni, in ordine alla  soppressione
e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2018,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza e di cassa,  nel  capitolo  7810  «
Somme da ripartire per assicurare  la  continuita'  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma «
Politiche competitive, della qualita'  agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica e  mezzi  tecnici  di  produzione  »,  nell'ambito  della
missione «  Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca  »  del
medesimo stato di previsione, destinato alle finalita'  di  cui  alla
legge 23 dicembre  1999,  n.  499,  recante  razionalizzazione  degli
interventi nel settore agricolo,  agroalimentare,  agroindustriale  e
forestale. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2018,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtu' di accordi di  programma,  convenzioni  ed
intese per il  raggiungimento  di  finalita'  comuni  in  materia  di
telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno  1998,  n.
191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.