Art. 10. 
 
 
                             Referendum 
 
    1. L'Assemblea Capitolina, anche su proposta  della  Giunta,  con
deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri  assegnati,
puo' promuovere referendum consultivi, relativi ad  atti  di  propria
competenza, con l'eccezione: 
    a) dei bilanci; 
    b)  dei  provvedimenti  concernenti  tributi,   tariffe,   rette,
contributi e altri prelievi; 
    c)  dei  provvedimenti  inerenti  all'assunzione   di   mutui   o
all'emissione di prestiti obbligazionari; 
    d) dei  provvedimenti  relativi  ad  acquisti  e  alienazioni  di
immobili, permute, appalti, o concessioni; 
    e) dei provvedimenti inerenti a elezioni,  nomine,  designazioni,
revoche o decadenze o, comunque, persone; 
    f) degli  atti  inerenti  alla  tutela  di  minoranze  etniche  o
religiose. 
    2. I  cittadini,  iscritti  nelle  liste  elettorali,  esercitano
l'iniziativa dei referendum  consultivi,  abrogativi  e  propositivi,
relativi  ad  atti  di  competenza  dell'Assemblea  Capitolina,   con
esclusione degli atti  di  cui  al  comma  precedente,  mediante  una
richiesta recante un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre  mesi
precedenti al deposito, non inferiore all'uno  per  cento  di  quello
della  popolazione  residente  accertata  nell'anno   precedente   al
deposito medesimo. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate
se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei  voti  validamente  espressi,
indipendentemente  dal  numero  dei  partecipanti  al  voto.  Per   i
referendum propositivi ed abrogativi sono altresi' esclusi i seguenti
atti: 
    a) Statuto di Roma Capitale; 
    b) Statuti di enti, istituzioni, organismi  o  comunque  soggetti
controllati o partecipati da Roma Capitale; 
    c) Regolamenti con efficacia meramente interna. 
    3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e
univoco. Qualora il quesito  non  sia  formulato  in  modo  chiaro  e
univoco, per  consentire  la  sua  corretta  valutazione  e  il  voto
consapevole degli elettori, l'organo collegiale di cui al  successivo
comma, nominato dall'Assemblea Capitolina, puo' invitare il  Comitato
a proporre una nuova formulazione entro e non oltre quindici giorni. 
    4. La richiesta di referendum accompagnata da non meno  di  mille
sottoscrizioni, e' presentata, per il giudizio di  ammissibilita',  a
un organo collegiale nominato dall'Assemblea Capitolina, composto  da
tre professori universitari, ordinari  di  diritto  amministrativo  o
costituzionale o pubblico, dal Segretario  generale  e  dal  Capo  di
Gabinetto.  Il  medesimo  organo  giudica  sulla  regolarita'   delle
sottoscrizioni di cui al comma 2. 
    5. E' facolta' dell'Assemblea Capitolina, anche su proposta della
Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli
aventi diritto al  voto  si  pronunciano  contestualmente  sia  sulla
proposta di referendum popolare sia sulla  controproposta  e  possono
esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o  su
entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei
voti  validamente  espressi,   indipendentemente   dal   numero   dei
partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene  il  maggior
numero. Ove il Comitato ritenga di  aderire  alla  controproposta  il
referendum si tiene solo su questa. 
    6. Se, prima  dello  svolgimento  del  referendum  di  iniziativa
popolare,  l'Assemblea  Capitolina  abbia  deliberato  sul   medesimo
oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non
ha piu' corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera  il
collegio  previsto  dal  precedente  comma  4,  sentito  il  Comitato
promotore. Ove la  deliberazione  di  accoglimento  soddisfacesse,  a
giudizio del detto collegio, solo parte delle  domande  referendarie,
il referendum ha corso sui quesiti residui.  L'Assemblea  Capitolina,
entro trenta giorni dalla data di  proclamazione  dei  risultati  del
referendum  consultivo,  si   determina   sugli   stessi,   motivando
pubblicamente l'eventuale non  accoglimento  dell'indirizzo  politico
espresso dagli appartenenti alla comunita' cittadina. 
    7.  Qualora  il   risultato   del   referendum   sia   favorevole
all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina  ovvero
di singole disposizioni di esso,  il  predetto  organo,  con  propria
deliberazione  da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
proclamazione dei risultati, delibera tenendo conto del risultato del
referendum. 
    8. Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole
all'adozione  di  un  provvedimento  dell'Assemblea  Capitolina,   il
predetto organo e' tenuto a deliberare, entro centoventi giorni dalla
data di proclamazione dei risultati, tenendo conto del risultato  del
referendum. Roma Capitale  disciplina  i  referendum  ispirandosi  ai
principi della Carta europea dell'autonomia locale e  del  Codice  di
buona condotta sui Referendum del Consiglio d'Europa. 
    9. Il  Regolamento  per  gli  istituti  di  partecipazione  e  di
iniziativa popolare determina le modalita' per  l'informazione  degli
appartenenti  alla  comunita'  cittadina  sul  referendum  e  per  lo
svolgimento della campagna referendaria e del referendum. 
    10. Le consultazioni relative a tutte le richieste di  referendum
di iniziativa popolare presentate nel  corso  dell'anno  solare  sono
effettuate in un unico turno articolato anche su  piu'  giorni  entro
l'anno solare successivo. 
    11. Non possono essere presentati quesiti referendari su  materie
che abbiano gia' formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni. 
    12. Roma  Capitale  sperimenta  e  promuove  strumenti  idonei  a
consentire l'esercizio del diritto di voto nei referendum  ricorrendo
all'utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche.