Art. 10. Referendum 1. L'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, puo' promuovere referendum consultivi, relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione: a) dei bilanci; b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi; c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari; d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni; e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone; f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose. 2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi, relativi ad atti di competenza dell'Assemblea Capitolina, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all'uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell'anno precedente al deposito medesimo. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. Per i referendum propositivi ed abrogativi sono altresi' esclusi i seguenti atti: a) Statuto di Roma Capitale; b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale; c) Regolamenti con efficacia meramente interna. 3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Qualora il quesito non sia formulato in modo chiaro e univoco, per consentire la sua corretta valutazione e il voto consapevole degli elettori, l'organo collegiale di cui al successivo comma, nominato dall'Assemblea Capitolina, puo' invitare il Comitato a proporre una nuova formulazione entro e non oltre quindici giorni. 4. La richiesta di referendum accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni, e' presentata, per il giudizio di ammissibilita', a un organo collegiale nominato dall'Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarita' delle sottoscrizioni di cui al comma 2. 5. E' facolta' dell'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il referendum si tiene solo su questa. 6. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, l'Assemblea Capitolina abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha piu' corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4, sentito il Comitato promotore. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui. L'Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunita' cittadina. 7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, delibera tenendo conto del risultato del referendum. 8. Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole all'adozione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina, il predetto organo e' tenuto a deliberare, entro centoventi giorni dalla data di proclamazione dei risultati, tenendo conto del risultato del referendum. Roma Capitale disciplina i referendum ispirandosi ai principi della Carta europea dell'autonomia locale e del Codice di buona condotta sui Referendum del Consiglio d'Europa. 9. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalita' per l'informazione degli appartenenti alla comunita' cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum. 10. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno articolato anche su piu' giorni entro l'anno solare successivo. 11. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano gia' formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni. 12. Roma Capitale sperimenta e promuove strumenti idonei a consentire l'esercizio del diritto di voto nei referendum ricorrendo all'utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche.