Art. 11. 
 
 
                    Altre forme di consultazione 
 
    1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente,  l'Assemblea
Capitolina, anche su proposta della Giunta, ovvero la Giunta  stessa,
possono promuovere forme di  consultazione  degli  appartenenti  alla
comunita' cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e
telematiche. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione  e  di
iniziativa popolare  determina  le  modalita'  di  svolgimento  delle
consultazioni, secondo principi di  trasparenza,  pari  opportunita',
economicita' e speditezza del procedimento di consultazione.