Art. 11. Altre forme di consultazione 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, l'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, ovvero la Giunta stessa, possono promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunita' cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalita' di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunita', economicita' e speditezza del procedimento di consultazione.