Art. 13. 
 
 
                 Tempi e modalita' della vita urbana 
 
    1.  Roma  Capitale  riconosce  rilevanza  economica   e   sociale
all'organizzazione dei  tempi  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che  risponda
adeguatamente  alle  esigenze  degli  appartenenti   alla   comunita'
cittadina. 
    2. L'Amministrazione Capitolina armonizza gli orari di  servizio,
di lavoro e di apertura degli Uffici con le  esigenze  dell'utenza  e
con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei  Paesi  dell'Unione
europea, nonche' con quelli del lavoro privato. 
    3. Gli orari dei servizi pubblici di Roma Capitale,  acquisiti  i
pareri dei municipi, sono stabiliti avendo riguardo  prioritariamente
alle esigenze dell'utenza. 
    4. E' istituito un osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi
compiti di  coordinamento  e  riorganizzazione  -  sulla  base  degli
indirizzi  espressi  dall'Assemblea  Capitolina  e  nell'ambito   dei
criteri eventualmente indicati dalla  Regione  Lazio  -  degli  orari
degli esercizi commerciali,  dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi
pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili  territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio di  Roma
Capitale, al fine di armonizzare l'espletamento dei  servizi  con  le
esigenze complessive e generali  degli  appartenenti  alla  comunita'
cittadina. L'Assemblea Capitolina disciplina la  consultazione  degli
appartenenti alla comunita' cittadina, singoli o  associati,  per  la
determinazione degli  indirizzi  sulla  base  dei  quali  il  Sindaco
coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei  servizi  e  degli
uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche. 
    5. Per  facilitare  gli  appartenenti  alla  comunita'  cittadina
nell'esercizio delle loro responsabilita' familiari e  professionali,
anche attraverso nuove forme di organizzazione dei  servizi  sociali,
Roma  Capitale  promuove  misure  di  sostegno  delle  iniziative  di
utilita' collettiva aventi finalita' di: 
    a) assistenza e cura della persona, in particolare delle  bambine
e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani
e dei malati cronici e terminali; 
    b) fornitura di servizi sul territorio  a  supporto  dei  bisogni
delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici,
degli  anziani,  dei  malati  cronici  e  terminali,  delle  famiglie
composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose; 
    c) fornitura dei servizi  sussidiari  alle  strutture  sociali  e
collettive.