Art. 7. 
 
 
                      Diritto all'informazione 
 
    1. Roma Capitale garantisce  il  diritto  all'informazione  sulla
propria attivita'. 
    2. I documenti amministrativi di Roma Capitale  sono  pubblici  e
liberamente  consultabili,  a  eccezione  di  quelli  riservati   per
espressa indicazione di legge o  per  effetto  di  una  temporanea  e
motivata dichiarazione del dirigente responsabile del servizio che ne
vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto  dal  Regolamento
per il diritto di accesso alle informazioni. 
    3. Il Regolamento: 
    a) individua i mezzi e le modalita' per assicurare  l'accesso  ai
documenti amministrativi, anche mediante il sito web istituzionale; 
    b)  indica  le  categorie  di  atti  delle  quali   puo'   essere
temporaneamente vietata l'esibizione,  a  tutela  della  riservatezza
delle persone, dei gruppi e delle imprese. 
    4.  Al  fine  di  garantire  la  piu'  ampia  informazione  sulle
attivita' di Roma Capitale e di assicurare il diritto di  accesso  ai
documenti amministrativi da parte degli appartenenti  alla  comunita'
cittadina,  l'Amministrazione  promuove   l'istituzione   di   Uffici
relazioni con il  pubblico  presso  le  strutture  capitoline  aperte
all'utenza. 
    5. La struttura capitolina competente in materia di  diritti  dei
cittadini  coordina  le  attivita'  degli  Uffici  relazioni  con  il
pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio  dei  diritti  di
informazione e di accesso su tutto il territorio cittadino e promuove
iniziative mirate, anche  a  livello  decentrato,  volte  a  favorire
l'esercizio dei diritti di informazione  e  partecipazione  da  parte
delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate. 
    6. Roma Capitale cura  la  comunicazione  istituzionale  con  gli
appartenenti alla comunita'  cittadina,  utilizzando  come  strumento
principale il sito web istituzionale, con particolare riguardo: 
    a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto
sullo stato della citta'; 
    b)  ai  bilanci  preventivi  e  consuntivi   nonche'   al   conto
consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal
Regolamento di contabilita'; 
    c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 
    d) alle valutazioni di impatto ambientale; 
    e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale; 
    f) ai regolamenti; 
    g)  alle  iniziative  relative  ai  rapporti  tra   la   pubblica
amministrazione e gli appartenenti alla comunita' cittadina; 
    h) agli interventi dell'Amministrazione a  favore  delle  persone
diversamente abili; 
    i)  ai  redditi,  sottoposti  a  regime  di  pubblicita',   degli
amministratori e dei dirigenti capitolini  nonche'  ai  curricula  di
questi; 
    l) alle offerte economiche dei  partecipanti  alle  gare  nonche'
all'esito e agli aggiudicatari delle stesse. 
    7. Roma Capitale pubblica sul proprio sito internet il Bollettino
di Roma  Capitale  per  informare  gli  appartenenti  alla  comunita'
cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle
proposte di carattere generale e di iniziativa popolare. 
    8. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le  modalita'  per
l'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  per
quanto compatibili, anche alle societa' partecipate da Roma Capitale,
nei limiti e nelle forme consentite dal  loro  ordinamento  e  regime
giuridico.