Art. 7. Diritto all'informazione 1. Roma Capitale garantisce il diritto all'informazione sulla propria attivita'. 2. I documenti amministrativi di Roma Capitale sono pubblici e liberamente consultabili, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del dirigente responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. 3. Il Regolamento: a) individua i mezzi e le modalita' per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche mediante il sito web istituzionale; b) indica le categorie di atti delle quali puo' essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. 4. Al fine di garantire la piu' ampia informazione sulle attivita' di Roma Capitale e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunita' cittadina, l'Amministrazione promuove l'istituzione di Uffici relazioni con il pubblico presso le strutture capitoline aperte all'utenza. 5. La struttura capitolina competente in materia di diritti dei cittadini coordina le attivita' degli Uffici relazioni con il pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso su tutto il territorio cittadino e promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate. 6. Roma Capitale cura la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunita' cittadina, utilizzando come strumento principale il sito web istituzionale, con particolare riguardo: a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della citta'; b) ai bilanci preventivi e consuntivi nonche' al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal Regolamento di contabilita'; c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; d) alle valutazioni di impatto ambientale; e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale; f) ai regolamenti; g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunita' cittadina; h) agli interventi dell'Amministrazione a favore delle persone diversamente abili; i) ai redditi, sottoposti a regime di pubblicita', degli amministratori e dei dirigenti capitolini nonche' ai curricula di questi; l) alle offerte economiche dei partecipanti alle gare nonche' all'esito e agli aggiudicatari delle stesse. 7. Roma Capitale pubblica sul proprio sito internet il Bollettino di Roma Capitale per informare gli appartenenti alla comunita' cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale e di iniziativa popolare. 8. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per quanto compatibili, anche alle societa' partecipate da Roma Capitale, nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e regime giuridico.