Art. 8. 
 
 
          Iniziativa popolare e istituti di partecipazione 
 
    1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento
per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare,  agevola
le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto  di
iniziativa, favorendo ogni forma di uso delle  nuove  tecnologie  per
promuovere  una  maggiore  partecipazione  degli  appartenenti   alla
comunita'  cittadina  al  processo  democratico  e   per   facilitare
l'esercizio dei diritti. 
    2.  Gli  appartenenti   alla   comunita'   cittadina   esercitano
l'iniziativa degli atti di  competenza  dell'Assemblea  Capitolina  e
della  Giunta  indicati  dal  Regolamento  presentando  un  progetto,
redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che
rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni  raccolte  nei  tre  mesi
precedenti al deposito. 
    3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si  determinano,
secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare
entro e non oltre sei mesi dal deposito. 
    4. Un  rappresentante  del  Comitato  promotore  ha  facolta'  di
illustrare  la  proposta,  secondo  la  competenza  a   determinarsi,
all'Assemblea o alla Giunta Capitolina. 
    5.  Gli  appartenenti   alla   comunita'   cittadina   presentano
interrogazioni e interpellanze al Sindaco,  depositandone  il  testo,
con non meno  di  duecento  sottoscrizioni,  presso  il  Segretariato
generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per
iscritto  e  invia  copia  delle  risposte  alle  Consigliere  e   ai
Consiglieri  Capitolini.  Alle  interrogazioni  e  interpellanze  che
riguardano l'attuazione delle pari opportunita' il  Sindaco  risponde
entro e non oltre trenta giorni dal deposito delle istanze. 
    6. Singoli appartenenti alla comunita' cittadina  o  associazioni
possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina  e  al  Sindaco
per   promuovere   l'adozione   di   provvedimenti   utili   per   la
collettivita'. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il  Sindaco,
nelle materie di competenza dei rispettivi organi,  rispondono  entro
sessanta giorni, dalla data di presentazione della  petizione  ovvero
dalla data di chiusura delle sottoscrizioni o  adesioni,  ed  inviano
copie delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. E'
facolta' del presentatore individuare un periodo di tempo, nel limite
massimo stabilito dal Regolamento per gli istituti di  partecipazione
e di iniziativa popolare, per  la  raccolta  delle  sottoscrizioni  o
delle adesioni. 
    7. Qualora  le  petizioni  siano  accompagnate  da  non  meno  di
trentamila  sottoscrizioni  o  adesioni,  le  stesse  possono  essere
illustrate dal primo presentatore in Assemblea Capitolina, nei modi e
nei limiti stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    8. Il  Regolamento  per  gli  istituti  di  partecipazione  e  di
iniziativa popolare determina le procedure, anche con  il  ricorso  a
tecnologie  informatiche  e  telematiche,  di   presentazione   delle
petizioni nonche' i tempi di raccolta delle  sottoscrizioni  e  delle
adesioni. Petizioni e risposte vengono pubblicate  sul  Bollettino  e
sul sito web di Roma Capitale.