Art. 8. Iniziativa popolare e istituti di partecipazione 1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa, favorendo ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione degli appartenenti alla comunita' cittadina al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti. 2. Gli appartenenti alla comunita' cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. 3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre sei mesi dal deposito. 4. Un rappresentante del Comitato promotore ha facolta' di illustrare la proposta, secondo la competenza a determinarsi, all'Assemblea o alla Giunta Capitolina. 5. Gli appartenenti alla comunita' cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunita' il Sindaco risponde entro e non oltre trenta giorni dal deposito delle istanze. 6. Singoli appartenenti alla comunita' cittadina o associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e al Sindaco per promuovere l'adozione di provvedimenti utili per la collettivita'. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, rispondono entro sessanta giorni, dalla data di presentazione della petizione ovvero dalla data di chiusura delle sottoscrizioni o adesioni, ed inviano copie delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. E' facolta' del presentatore individuare un periodo di tempo, nel limite massimo stabilito dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, per la raccolta delle sottoscrizioni o delle adesioni. 7. Qualora le petizioni siano accompagnate da non meno di trentamila sottoscrizioni o adesioni, le stesse possono essere illustrate dal primo presentatore in Assemblea Capitolina, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 8. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le procedure, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, di presentazione delle petizioni nonche' i tempi di raccolta delle sottoscrizioni e delle adesioni. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino e sul sito web di Roma Capitale.