Art. 10 Credito d'imposta per lo sviluppo di film e opere televisive e web 1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per lo sviluppo di film e opere televisive e web, diversi dai cortometraggi, che abbiano superato il test di eleggibilita' culturale previsto alla Tabella A, allegata al presente decreto, fino a un massimo annuo di credito di euro trecentomila per ciascuna impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese. 2. Il credito d'imposta spetta per le opere la cui sceneggiatura sia stata commissionata, realizzata e depositata presso gli organi preposti alla tutela del diritto d'autore a partire dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Il credito d'imposta e' revocato qualora l'opera prodotta abbia durata inferiore o uguale a cinquantadue minuti.