Art. 10 
 
 
              Credito d'imposta per lo sviluppo di film 
                      e opere televisive e web 
 
  1. Ai produttori indipendenti spetta un credito d'imposta in misura
pari al 30 per cento delle spese sostenute per lo sviluppo di film  e
opere televisive  e  web,  diversi  dai  cortometraggi,  che  abbiano
superato il test di eleggibilita' culturale previsto alla Tabella  A,
allegata al presente decreto, fino a un massimo annuo di  credito  di
euro trecentomila per ciascuna impresa ovvero per ciascun  gruppo  di
imprese. 
  2. Il credito d'imposta spetta per le opere  la  cui  sceneggiatura
sia stata commissionata, realizzata e depositata  presso  gli  organi
preposti alla tutela del diritto d'autore a partire  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Il credito d'imposta e' revocato qualora l'opera prodotta  abbia
durata inferiore o uguale a cinquantadue minuti.